Smart Working: dal 1° settembre scatta l’obbligo dell’ accordo individuale e della nuova modalità di comunicazione

Riccardo Biondi

30 agosto, 2022

Domani, 31 agosto, termina la possibilità di utilizzare la procedura semplificata per l’attivazione dello smart working. Dal 1° settembre si ritorna alla disciplina del lavoro agile prevista dalla legge 81/2017 e pertanto, per attivare il lavoro agile nelle aziende, è necessario stipulare gli accordi individuali con i lavoratori, che disciplinano lo svolgimento della prestazione fuori ufficio.

Potranno fare a meno di stipulare gli accordi solo quelle aziende dove già sono state siglate intese individuali prima della scadenza di agosto, a patto che siano conformi ai requisiti legali.

Gli accordi individuali saranno necessari anche nelle imprese dove esiste solo un accordo sindacale, ma mancano quelli individuali, non avendo l’intesa collettiva il potere di sopperire alla mancanza del consenso del singolo lavoratore.

 

La comunicazione semplificata

 

Con la fine della procedura semplificata viene meno anche la possibilità di utilizzare la modalità di comunicazione obbligatoria semplice in uso durante il periodo pandemico, ma in virtù di quanto previsto dall’articolo 41-bis del Dl 73/2022, convertito dalla legge 122/2022, dal 1° settembre sarà in vigore una nuova procedura che non necessità dell’invio dell’accordo individuale.

Dal 1° settembre 2022 i nominativi dei dipendenti per i quali sono attivati accordi di smart working devono essere comunicati in via telematica al ministero del Lavoro, insieme alla data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, tramite le modalità individuate con il decreto del ministro del Lavoro 149 del 22 agosto scorso.

Tale modalità prevede che le aziende comunichino in via telematica le informazioni relative ai lavoratori in caso di inizio, modifica o cessazione del periodo di lavoro agile.

La nuova modalità stabilisce, inoltre, che vengano indicati la tipologia (a termine o a tempo indeterminato) dell’accordo, la data di sottoscrizione, quella di inizio della prestazione agile e quella di cessazione.

Come ha precisato il Ministero del Lavoro nella nota diffusa venerdì 26 agosto, la comunicazione al ministero deve essere effettuata dalle aziende entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell’accordo individuale. In sede di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Il decreto stabilisce anche l’obbligo per il datore di lavoro di conservare l’accordo individuale per cinque anni.

Restano valide le comunicazioni effettuate secondo le modalità previste dalla disciplina previgente: le aziende che in periodo pandemico hanno fatto le comunicazioni secondo le disposizioni emergenziali non dovranno ripeterle (salve naturalmente le ipotesi di modifica o cessazione).

riccardo.biondi

Riccardo Biondi
Vice Responsabile Servizio Libri Paga / HR presso FIASA

30 agosto, 2022

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