Assunzioni a tempo indeterminato

Riccardo Biondi

22 marzo, 2018

Nell’attesa della pubblicazione della circolare dell’Inps con i principi di applicazione del nuovo incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato a partire dal 2018, a beneficio di coloro che hanno effettuato o si accingono a fare nuove assunzioni si ritiene utile riepilogare le regole e i requisiti di base per non perdere l’occasione di beneficiare dell’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018

 

L’esonero è utilizzabile da tutti i datori di lavoro privati, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico, per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato a tutele crescenti, sia a tempo pieno che a tempo parziale. L’esonero non si applica al contratto di apprendistato e, come già avvenuto per i precedenti esoneri contributivi, al contratto intermittente, in quanto non considerato un contratto stabile. E’ possibile inoltre applicare l’esonero anche nei casi di trasformazione, successiva al 01.01.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico, di seguito specificato, al momento della conversione e il rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma.

 

L’esonero si applica in riferimento alle assunzioni di giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto:

  • Assunzioni nel 2018: il 35° anno di età, vale a dire giovani fino a 34 anni e 364 giorni (esclusi gli apprendisti confermati in sevizio per i quali vale il limite di 29 anni e 364 giorni);
  • Assunzioni dal 2019: il 30° anno di età, vale a dire giovani fino a 29 anni e 364 giorni;

 

Per l’ammissione al beneficio è necessario che il lavoratore non sia stato precedentemente occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

 

Le uniche eccezioni sono previste nel caso in cui il lavoratore, fermo restando i limiti di età, abbia svolto un rapporto di apprendistato di qualsiasi tipologia presso un altro datore di lavoro non proseguito in rapporto a tempo indeterminato (il percorso formativo di apprendistato deve essere stato concluso e non deve essere stato interrotto in anticipo), oppure quando si effettui l’assunzione di un giovane che ha avuto un precedente rapporto di lavoro incentivato ma non completato.

 

Il beneficio consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, fino ad un massimo di € 3.000,00 su base annua.

 

Il beneficio è unico, è in dote al giovane interessato, ed è utile, principalmente, ad ottenere il primo contratto a tempo indeterminato. Qualora tale rapporto cessi prima che l’agevolazione sia stata completamente fruita ed il medesimo lavoratore venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto ai nuovi datori per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

 

L’esonero può essere concesso, per un periodo massimo di 12 mesi, anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.

 

In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo previsto per i dodici mesi successivi in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.

 

L’esonero è elevato alla misura del 100%, quando, in presenza di tutti i requisiti, l’assunzione riguarda studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (nel rispetto di un periodo minimo previsto dalla normativa) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

È bene ricordare che per accedere all’incentivo occorre rispettare anche in questo caso tutte le condizioni di carattere generale fissate per l’applicazione delle incentivazioni per il lavoro dall’art. 31 del D. Lgs. 151/2015.

 

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Riccardo Biondi
Vice Responsabile Servizio Libri Paga / HR presso FIASA

22 marzo, 2018

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