Per le segnalazioni di violazioni e illeciti come i conflitti di interesse, l’inosservanza della legge, è stato istituito il seguente canale di comunicazione:
Le segnalazioni possono essere effettuate da qualsiasi soggetto, tra cui dipendenti, membri di organi sociali e Società di Revisione, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, partner di Fiasa e altri soggetti terzi.
I soggetti interni incaricati alla visualizzazione delle segnalazioni attivano un’istruttoria che si compone dalle fasi di registrazione, valutazione e accertamento preliminare, verifica ed eventuali azioni. In ogni caso tali soggetti garantiscono l’anonimato del segnalante.
Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e tenuto conto del contesto in cui opera la scrivente e delle sue caratteristiche organizzative e strutturali, potranno essere oggetto di segnalazione:
Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente, non possono essere oggetto di segnalazione:
Resta in ogni caso ferma l’applicazione delle normative (nazionali e/o europee) in materia di: (i) informazioni classificate; (ii) segreto medico e forense; (iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; (iv) procedura penale per quanto concerne la segretezza delle indagini; (v) autonomia e indipendenza della magistratura; (vi) difesa nazionale e ordine e sicurezza pubblica; (vii) esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.
La Segnalazione deve essere effettuata ogniqualvolta vi sia il fondato motivo di ritenere che le informazioni relative alla violazione siano vere. Essa va effettuata con spirito di responsabilità, nell’interesse del bene comune.
Pertanto, la Segnalazione deve contenere elementi concreti, veritieri e utili a consentire ai Soggetti Incaricati di effettuare gli accertamenti e le verifiche opportune in merito alla fondatezza dei fatti e delle circostanze oggetto di segnalazione. È quindi utile che al suo interno siano riportate in modo chiaro almeno i seguenti elementi:
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le Segnalazioni possono essere relative a:
Il Segnalante può in qualsiasi momento integrare, rettificare o completare la Segnalazione effettuata o aggiungere ulteriori elementi probatori, anche documentali, con le medesime modalità in cui ha effettuato la Segnalazione.
All’invio della segnalazione il portale restituirà un numero di riferimento che è necessario conservare per seguire l’aggiornamento e lo stato della segnalazione.
All’esito della fase di analisi, il Soggetto Incaricato fornisce riscontro al Segnalante in merito alla Segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. Detto riscontro verrà fornito per il tramite della Piattaforma, cui il Segnalante potrà accedere inserendo il codice identificativo della Segnalazione.
Inoltre, il Soggetto Incaricato predispone un rapporto finale sulla segnalazione (“Rapporto”), da cui risultino:
La scrivente garantisce la riservatezza del Segnalate, del Facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione. Ciò anche al fine di evitare l’esposizione di tali soggetti a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della Segnalazione.
L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui la stessa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso di quest’ultimo a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. Fa eccezione il caso in cui tali informazioni vengano richieste dall’autorità giudiziaria o amministrativa.
Nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare promosso all’interno dell’organizzazione della scrivente, l’identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.
Il trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito del processo di segnalazione è effettuato in conformità alla normativa vigente, e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e alle policy e alle procedure interne in materia. Pertanto, la scrivente si impegna a utilizzare le Segnalazioni unicamente nei limiti di quanto necessario per dar seguito alle stesse, e a cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una determinata Segnalazione.
I Soggetti Incaricati della gestione delle Segnalazioni sono nominati formalmente quali soggetti autorizzati al trattamento, ai sensi dell’art. 2-undecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, debitamente formati e istruiti, e vincolati alla riservatezza.
L’informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è disponibile sul sito web nell’ambito della specifica procedura per le segnalazioni inerenti il Whistleblowing.
Si precisa infine che la scrivente procede a disciplinare il rapporto con eventuali fornitori esterni coinvolti nell’ambito della gestione delle Segnalazioni attraverso specifici accordi conclusi ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
La scrivente si impegna ad attuare tutte le misure ragionevoli per scongiurare il rischio che vengano poste in essere ritorsioni contro i Segnalanti e gli altri soggetti tutelati.
Si elencano di seguito alcune fattispecie che possono, tra le altre, costituire ritorsioni:
Il Segnalante e i soggetti tutelati possono comunicare le ritorsioni che ritengono di aver subito all’ANAC, che informerà l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza. La comunicazione può essere effettuata, per conto del Segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata da quest’ultimo.
Gli atti assunti dall’ente in violazione del divieto di ritorsione sono nulli: per esempio, i soggetti che siano stati licenziati a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro.
Inoltre, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste a favore del Segnalante e dei soggetti tutelati non sono valide, salvo che siano effettuate tramite verbale di conciliazione redatto in sede giudiziale o stragiudiziale (es: conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro; risoluzione arbitrale della controversia presso la Direzione provinciale del lavoro; altre modalità di conciliazione e arbitrato come previste dall’art. 412-quater cod. proc. civ.).
L’applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni previsto dalla normativa vigente è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
Qualora tali condizioni non ricorressero, la Segnalazione (o la divulgazione pubblica, o la denuncia) non rientrerà nell’ambito della disciplina del D. Lgs. n. 24/2023, e non saranno pertanto applicabili al Segnalante le tutele qui descritte.
Analogamente, sarà esclusa la protezione riconosciuta ai soggetti tutelati, che, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, subiscono indirettamente ritorsioni.
La tutela prevista in caso di ritorsioni non è inoltre garantita quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.