CHIARIMENTI OPERATIVI SULLA GESTIONE DELLE NUOVE ISTANZE ANF

Riccardo Biondi

6 giugno, 2019

Con la circolare n. 45 del 22/03/2019 ed i messaggi 1430 e 1777 l’Inps ha fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

 

A decorrere dal 1° aprile 2019, infatti, le domande per la prestazione familiare devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

 

Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16).

 

Oltre che attraverso il servizio WEB (direttamente dal lavoratore), la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati.

 

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

 

Istruzioni operative per i lavoratori

 

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al paragrafo 4.2 della circolare n. 45/2019.

 

La nuova procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta.

 

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

 

Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

 

 

Obblighi per il lavoratore

 

Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’apposita applicazione on line.

Questo significa che il datore di lavoro non è tenuto a controllare continuamente se i propri dipendenti hanno presentato la domanda di ANF, ma può attendere che il lavoratore lo informi della richiesta.

Si ritiene che il lavoratore possa darne informazione al proprio datore di lavoro:

 

– consegnando la ricevuta di presentazione della domanda

 

– comunicando che la richiesta effettuata per via telematica ha avuto esito positivo, dopo aver consultato con le proprie credenziali la specifica sezione «Consultazione domanda».

 

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura “ANF DIP”.

 

Autorizzazione

 

Nel rispetto delle disposizioni attuali in merito ad Autorizzazione ANF il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF, che presenta domanda di “ANF DIP”, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria.

 

In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).

Il provvedimento ANF43 dovrà, invece, essere inviato qualora la domanda sia stata presentata in riferimento ad una posizione tutelata di “operaio agricolo a tempo indeterminato (OTI)” in quanto tali lavoratori continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP a cui dovrà essere allegato l’ANF43.

 

Pertanto, dal 1° aprile 2019, anche per le domande di Autorizzazione ANF, presentate in precedenza ma non ancora istruite, o presentate successivamente a tale data, non devono più essere inviati né consegnati direttamente all’interessato gli ANF43. Tale disposizione riguarda anche le autorizzazioni emesse dal 1° aprile 2019 e riferite a domande presentate prima del 1°vaprile 2019.

 

Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Istituto che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.

 

In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.

 

Istruzioni per i datori di lavoro

 

Consultazione degli importi ANF

 

L’applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento.

La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura “ANF DIP”.

 

È possibile utilizzare la procedura in due modalità:

 

  1. Ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);
  2. Richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

 

Nella prima modalità, l’utente dovrà indicare:

– la matricola aziendale di interesse;

– il codice fiscale del lavoratore;

– il periodo (da uno a sei mesi) rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

 

Nella seconda modalità l’utente dovrà indicare:

– la matricola aziendale di interesse;

– uno specifico mese di competenza per il quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

 

Mentre in caso di ricerca puntuale l’informazione sarà immediatamente disponibile e visualizzabile in procedura, nel caso di richiesta massiva le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema.

 

Entrambe le modalità di consultazione consentono l’esportazione dei dati estratti in formato xml.

 

Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

 

I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF> contenenti informazioni sui conguagli degli Assegni al nucleo familiare e sulla corresponsione degli stessi, nel formato e nelle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

 

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, allo scopo di migliorare l’efficacia degli strumenti di controllo e, in particolar modo, di garantire l’univoca individuazione della titolarità al conguaglio e l’accertamento della misura, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF.

 

Pertanto, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando i seguenti campi:

 

− nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:

 

  • 0035 – ANF assegni correnti;
  • L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
  • H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;

 

− nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;

 

− nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;

 

− nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

 

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

 

Vantaggi della nuova modalità di compilazione del flusso Uniemens

La compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> si aggiunge per il momento alle attuali modalità di esposizione, ma è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.

Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, avendo l’INPS determinato l’importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:

 

<TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;

 

<NumANF> Numero dei componenti del nucleo; familiare da considerare ai fini della misura dell’ANF;

 

<ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell’elemento <TabANF> e all’anno di competenza.

 

Si sottolinea, infine, che l’introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all’Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati.

 

Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e, dunque, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.

riccardo.biondi

Riccardo Biondi
Vice Responsabile Servizio Libri Paga / HR presso FIASA

6 giugno, 2019

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