Piergiorgio Ricchetti
18 Settembre, 2026
Con il c.d. “Decreto Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026) il legislatore ha introdotto, con l’art. 2, una rivisitazione nell’ambito dei fringe benefit relativi alle auto aziendali (ed eventuali optional).
Come noto, l’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR disciplina il c.d. “fringe benefit” derivante dagli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, prevedendo la determinazione forfetaria dello stesso, con applicazione di una determinata percentuale all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato in base al costo chilometrico (Tabelle ACI), al netto dell’eventuale somma trattenuta al dipendente.
Nel corso del tempo la predetta percentuale ha subito molteplici modifiche (nel 2025, ad opera della Finanziaria 2025 e del DL n. 19/2025, c.d. “Decreto bollette”).
Ora con l’art. 2, D.Lgs. n. 148/2026, c.d. “Decreto Omnibus”, il citato art. 51, TUIR è stato nuovamente modificato, al fine di “semplificare la disciplina riguardante il trattamento fiscale dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti … salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile e dell’incremento dell’efficienza energetica”.
In particolare, si evidenzia l’introduzione di nuove disposizioni per i veicoli immatricolati da più di 5 anni e per la determinazione del fringe benefit in presenza di optional / accessori / allestimenti non contemplati dalle Tabelle ACI.
Nuove modalità di determinazione del fringe benefit
Al fine di quantificare l’importo tassabile in caso di assegnazione in uso promiscuo ai dipendenti degli autoveicoli indicati nell’art. 54, comma 1, lett. a), c) e m), D.Lgs. n. 285/92 (codice della strada), nonché di motocicli e ciclomotori, è stato modificato il comma 4 dell’art. 51, TUIR.
Come evidenziato nella Relazione Illustrativa del Decreto in esame, la nuova formulazione del citato comma 4 comporta che l’importo determinato forfetariamente in base alle tabelle ACI:
– è da considerare al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione non solo del veicolo ma anche di eventuali accessori / allestimenti;
– va incrementato del 50% dopo il 31.12 del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (dall’1.1 dell’anno successivo);-
– va incrementato del 5% in presenza di accessori / allestimenti non valorizzati dalle Tabelle ACI e non direttamente acquistati dal dipendente.
Come specificato nella citata Relazione, per la determinazione forfetaria del fringe benefit, la nuova disciplina non fa più riferimento al requisito della nuova immatricolazione come condizione da verificare al momento dell’assegnazione dei veicoli, bensì esclusivamente all’anzianità del veicolo assegnato. Pertanto, con la nuova disposizione, il criterio convenzionale di tassazione è applicabile nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i 5 anni di vetustà. Così anche in caso di veicolo riassegnato a un diverso dipendente.
Resta ferma l’applicazione delle diverse percentuali forfetarie (10% – 20% – 50%) in base alla tipologia di trazione del veicolo (esclusivamente elettrica – ibrida plug in – diversa).
In merito alla decorrenza delle nuove disposizioni in esame e all’applicabilità della disciplina previgente:
– il comma 3 modifica la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1, comma 48-bis, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), introdotto ad opera dell’art. 6, comma 2-bis, DL n. 19/2025, al fine di escludere l’applicazione del criterio del valore normale.
In particolare, l’applicazione del regime fiscale vigente al 31.12.2024 (percentuali differenziate in base al livello di emissioni di CO2 del mezzo) è estesa ai veicoli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi in uso entro il 31.12.2025 (anziché 30.6.2025).
Pertanto, quanto disposto dal comma 4 del citato art. 51 nella formulazione vigente fino al 31.12.2024 è applicabile ai veicoli:
– concessi in uso promiscuo dall’1.7.2020 al 31.12.2024;
– ordinati dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025.
Anche per tali fattispecie, dall’1.1 del sesto anno successivo a quello di prima immatricolazione va applicata la predetta maggiorazione del 50% prevista, a regime, dal nuovo art. 51.
Tale disposizione è applicabile anche ai veicoli riassegnati ad altri dipendenti;
– il comma 4 dispone che quanto ora previsto con riferimento agli accessori / allestimenti è applicabile dall’1.1.2026 anche per i veicoli di cui al sopra citato comma 48-bis, fatti salvi i comportamenti assunti dal datore di lavoro fino al 31.12.2025;
– il comma 5 dispone infine che le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal 2026, anche con riferimento ai veicoli concessi ai dipendenti nel corso del 2025 non rientranti nel predetto comma 48-bis (veicoli concessi in uso promiscuo dall’1.7.2020 al 31.12.2024 ovvero ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025).
18 Settembre, 2026