Matteo Mazzini
2 Ottobre, 2026
In base a quanto disposto dal D.M. 1° settembre 2021 (Decreto Controlli) a riguardo dei “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, si segnala che dal 26.09.2026 sono autorizzati a eseguire interventi di manutenzione ordinaria su tali impianti presenti nei luoghi di lavoro esclusivamente quei manutentori in possesso dell’attestato TMQ (Tecnico Manutentore Qualificato). Queste aziende e lavoratori autonomi devono procurarsi l’attestato TMQ, per i lavoratori coinvolti in tali lavorazioni; il tecnico che a quella data sia sprovvisto di tale attestato è obbligato a interrompere la propria attività di manutenzione ordinaria e attenderne il conseguimento per poter tornare a operare in modo legittimo.
Il conseguimento dell’attestato TMQ per quei lavoratori che effettuano manutenzioni ordinarie sui dispositivi antincendio aziendali è legato ai seguenti scenari:
I presìdi antincendio sono divisi in differenti categorie e per ognuno di queste il tecnico manutentore dovrà conseguire abilitazione specifica, che verrà riportata nell’attestato digitale. Se un tecnico manutentore abilitato esegue interventi di manutenzione ordinaria su più dispositivi, ma senza essere in possesso di specifica abilitazione sulla categoria P relativa, le conseguenze potrebbero essere gravi, ovvero sia di carattere penale diretto sia di rivalsa assicurativa in caso di sinistro, a carico di entrambe le parti (tecnico e datore di lavoro committente).
Inoltre, il disposto del testo rafforza la responsabilità dell’azienda committente a riguardo di tali aspetti: a fronte di una maggiore responsabilità del tecnico manutentore, a carico del datore di lavoro committente permane comunque l’obbligo stringente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e del singolo operatore, accertando il possesso della qualifica TMQ per i presìdi oggetto del contratto tramite la consultazione degli elenchi ufficiali dei Vigili del Fuoco mediante la sezione specifica del portale del Corpo stesso.
Infine, si ricorda che la responsabilità della tenuta dei manuali d’uso e conformità dei presìdi ricade sul datore di lavoro committente. Il D.M. 1° settembre 2021 obbliga il manutentore a operare in conformità a tali manuali; se questi mancano, il manutentore deve segnalarlo nel registro ed eseguire le manutenzioni secondo la norma di buona tecnica (UNI), ma la mancanza documentale è un’inadempienza del committente che non invalida in automatico la perizia del tecnico in caso di sinistro, a meno che quest’ultimo non abbia omesso la segnalazione.