Protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare: emanata ordinanza Regione Emilia-Romagna

Matteo Mazzini

10 Giugno, 2026

In data 03/06/2026 la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato la propria Ordinanza n. 72 avente per oggetto “Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole”

Tale atto dispone, fino al 15/09/2026, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nelle cave, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente ai destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore non rilevando differenze di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”.

È possibile tuttavia operare anche in tali condizioni purché vengano messe in atteo apposite procedure o accorgimenti volti a mitigare l’impatto di tali condizioni atmosferiche sfavorevoli; sono considerate funzionali tutte quelle adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l’irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata quali, a titolo esemplificativo, modifiche degli orari di lavoro (anticipo dell’orario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali), effettuazione di lavorazioni al coperto o all’ombra, anche a mezzo di tettoie fisse o mobili, riprogrammazione delle attività, frequenti turnazioni dei lavoratori esposti, frequenti pause in zone ombreggiate, utilizzo di carrelli elevatori o macchine cabinate.

L’ordinanza di cui sopra è operativa già dal giorno di pubblicazione (3 giugno 2026) e la mancata osservanza degli obblighi di cui alla sopra citata Ordinanza, comporta le sanzioni come per legge (art.650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato.

Matteo Mazzini

10 Giugno, 2026

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