Piergiorgio Ricchetti
18 Marzo, 2026
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 41 del 26 febbraio 2026, esaminando il caso di una società che acquista in leasing delle e-bike da concedere in uso promiscuo ai propri dipendenti, ha precisato che non potrà beneficiare della detrazione forfettaria Iva del 40% (articolo 19-bis 1 Decreto Iva), trattandosi di mezzi equiparati ai velocipedi e non ai veicoli a motore. Il documento di prassi analizza il corretto trattamento fiscale ai fini Iva, Irap e delle imposte dirette, dei costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto e l’assegnazione ai dipendenti delle e-bike nell’ambito di un piano di welfare aziendale.
La Risposta dell’Agenzia è di particolare interesse in considerazione dell’attuale forte esigenza di intraprendere azioni che possano generare positive ricadute in termini ambientali.
Nel caso specifico, una società intende concedere in uso promiscuo ai propri dipendenti a tempo indeterminato le bici configurandole come fringe benefit, ai sensi dell’articolo 51 del Tuir, facendosi carico del costo base de leasing, con eventuale addebito al dipendente in caso di scelta del modello più costoso. Ciascun dipendente potrà scegliere tra vari modelli purché rientrino nei limiti tecnici del Codice della strada (potenza max 0,25 kW e velocità max 25 km/h). Al dipendente spetta inoltre il costo della ricarica e della manutenzione.
Le condizioni di utilizzo prevedono che almeno il 30% degli spostamenti casa‑lavoro sia effettuato con la e‑bike. Verrà introdotto un monitoraggio quotidiano tramite report cartaceo compilato dall’azienda e verificabile dal dipendente.
La stessa società fa sapere, inoltre, che intende acquistare anche una e‑bike a uso esclusivamente aziendale, da tenere in sede per spostamenti interni o in città.
Precisato quanto sopra, la società istante chiede quindi dei chiarimenti sulla deducibilità dei costi e sulla detraibilità dell’Iva relativi al leasing e il trattamento fiscale per i dipendenti a seguito dell’uso promiscuo delle e‑bike, al fine di applicare correttamente le regole sui fringe benefit e sugli obblighi del sostituto d’imposta.
Per quanto riguarda il corretto trattamento ai fini Iva, l’Agenzia, dopo aver fatto un quadro della giurisprudenza Ue (Corte di Giustizia, sentenza C‑286/2022), delle direttive (2009/103/CE, 2021/2118/UE, 2006/42/CE), del regolamento 168/2013 e del Codice della Strada (articolo 50) chiarisce che le e‑bike con potenza ≤ 250 W e assistenza fino a 25 km/h non sono “veicoli stradali a motore” ma sono equiparate ai velocipedi. Di conseguenza al caso prospettato non si può applicare la detrazione forfettaria del 40% (articolo 19-bis1 del decreto Iva) riservata dalla disposizione ai soli veicoli a motore.
Sempre in tema di detrazione Iva l’Agenzia chiarisce che se le e-bike sono usate esclusivamente per l’attività aziendale, l’imposta è detraibile secondo le regole ordinarie.
Se, invece, sono concesse ai dipendenti come welfare aziendale, con uso personale anche extra‑lavorativo), la messa a disposizione gratuita rientra tra le operazioni fuori campo Iva (articolo 3, comma 3, Dpr n. 633/1972), perché si tratta di prestazioni gratuite non imponibili. Per tali operazioni non sussiste diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.
Ai fini delle imposte dirette l’Agenzia ritiene che il servizio di mobilità sostenibile offerto dal datore di lavoro, con cui viene messa a disposizione dei dipendenti una e‑bike per uso personale, verificando che venga utilizzata almeno per il 30% del tragitto casa‑lavoro, rientri nelle finalità di utilità sociale previste dall’articolo 100, comma 1, del Tuir che beneficiano delle disposizioni di favore.
Di conseguenza, il valore del benefit può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir), a condizione che i dipendenti accettino l’offerta così come proposta, senza poter negoziare ulteriori aspetti del servizio, ad esclusione del momento di utilizzo. Diversamente se i dipendenti concordano condizioni personalizzate legate a esigenze personali o familiari, allora il valore del benefit deve essere tassato e sarà così determinato secondo il criterio del valore normale, come previsto dall’articolo 51, commi 1 e 3 del Tuir.
Passando ai profili Ires, l’Agenzia precisa che se le e‑bike sono utilizzate esclusivamente per finalità aziendali (spostamenti interni o operativi) i costi sono integralmente deducibili, perché inerenti all’attività d’impresa.
Se sono date in uso promiscuo ai dipendenti nell’ambito del piano di welfare, i relativi costi saranno anch’essi deducibili ai fini Ires, in quanto rientrano tra le spese per prestazioni di utilità sociale ex articolo 100 Tuir, con deducibilità ammessa nel limite del 5 per mille del costo del lavoro, come previsto per le opere e i servizi di utilità sociale. La condizione in quest’ultimo caso è che il benefit sia offerto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.
Infine, anche per quanto riguarda l’Irap viene chiarito che se le e‑bike sono ad uso aziendale i costi saranno deducibili dal valore della produzione, secondo le regole ordinarie Irap. Nel caso in cui le e-bike siano concesse ai dipendenti come welfare, non saranno deducibili ai fini Irap, rientrando tra i costi del personale per i quali il beneficio fiscale non è consentito (articolo 11, Dlgs n. 446/1997).
18 Marzo, 2026