Matteo Mazzini
27 Maggio, 2025
In data 24/05/2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il testo del nuovo Accordo Stato-Regioni (approvato il 17/04/2025) finalizzato alla identificazione, durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Si tratta di un documento che abroga i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016 ed è entrato in vigore il giorno di pubblicazione.
Nel nuovo Accordo sono state fornite indicazioni minime relativamente ai corsi in materia di salute e sicurezza, andando a regolamentare ulteriormente alcuni passaggi formali della progettazione ed esecuzione dei corsi specifici, individuando quelli che sono i soggetti formatori che potranno organizzare i corsi e i destinatari della formazione stessa.
In particolare, potranno organizzare i corsi i seguenti soggetti formatori:
L’Accordo prevede che per ogni corso, il soggetto formatore, ai fini della validità del corso stesso, dovrà:
L’erogazione dei corsi di cui al presente Accordo potrà essere in presenza (in aula), video conferenza sincrona, e-learning o modalità mista. Le modalità “a distanza” sono consentite solo per alcune tipologie di corsi e devono seguire specifiche procedure di esecuzione al fine di essere ritenute valide.
L’Accordo, inoltre, specifica che la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/08, ovvero:
Tra le principali novità introdotte troviamo l’istituzione e regolamentazione dei corsi obbligatori per i Datori di Lavoro, di appositi moduli dedicati ai cantieri per Dirigenti e Datori di Lavoro, dei corsi obbligatori per l’abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro (carroponte e attrezzature agricole) e per i lavori in ambienti confinati.
Altra novità è quella della periodicità dell’aggiornamento per il corso di preposto che è stata ridotta a 2 anni rispetto ai precedenti 5 anni. Modifiche si rilevano anche nella durata di alcuni corsi (es. corso preposto passa da 8 a 12 ore mentre il corso per Dirigenti passa da 16 a 12 alle quali poi andranno eventualmente aggiunte le ore del modulo specifico per i cantieri).
L’Accordo Stato Regioni sulla formazione sancito il 17/04/2025, come gli accordi precedenti, classifica i diversi livelli di rischio delle aziende (basso, medio, alto), ai fini della durata dei corsi di formazione dei lavoratori, in base alla classificazione Ateco 2007 (aggiornamento 2022), come individuati nell’allegato IV dell’Accordo stesso, nonostante dal 1 aprile 2025 sia in vigore una nuova classificazione ATECO.
Le modalità di esecuzione dei corsi e i contenuti previsti dal nuovo Accordo andranno implementati entro dodici mesi dall’entrata in vigore del documento. La formazione pregressa potrà essere tenuta valida solamente se conforme nei contenuti a quanto previsto dalle nuove disposizioni. I corsi precedentemente non previsti o non normati devono essere svolti quanto prima (entro 24 mesi i corsi per Datore di Lavoro, entro 12 mesi per le abilitazioni all’uso delle attrezzature).