Pubblicato il nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza

Matteo Mazzini

27 Maggio, 2025

In data 24/05/2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il testo del nuovo Accordo Stato-Regioni (approvato il 17/04/2025) finalizzato alla identificazione, durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si tratta di un documento che abroga i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016 ed è entrato in vigore il giorno di pubblicazione.

Nel nuovo Accordo sono state fornite indicazioni minime relativamente ai corsi in materia di salute e sicurezza, andando a regolamentare ulteriormente alcuni passaggi formali della progettazione ed esecuzione dei corsi specifici, individuando quelli che sono i soggetti formatori che potranno organizzare i corsi e i destinatari della formazione stessa.

In particolare, potranno organizzare i corsi i seguenti soggetti formatori:

  • Soggetti formatori “istituzionali” (amministrazioni pubbliche e organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, Croce Rossa e Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico)
  • Soggetti formatori “accreditati” dalle Regioni
  • Altri soggetti (fondi interprofessionali di settore, Organismi paritetici, Associazioni sindacali) purché in possesso di specifici requisiti
  • Datori di Lavoro (solo per corsi dei propri lavoratori, preposti e Dirigenti), avvalendosi di docenti qualificati

L’Accordo prevede che per ogni corso, il soggetto formatore, ai fini della validità del corso stesso, dovrà:

  • Predisporre il progetto formativo da comunicare all’OPP di riferimento
  • Ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti
  • Attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti)
  • Tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico
  • Verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento
  • Predisporre il verbale della verifica finale
  • Predisporre l’attestato di formazione
  • Verificare l’efficacia del progetto formativo nel periodo successivo all’erogazione

L’erogazione dei corsi di cui al presente Accordo potrà essere in presenza (in aula), video conferenza sincrona, e-learning o modalità mista. Le modalità “a distanza” sono consentite solo per alcune tipologie di corsi e devono seguire specifiche procedure di esecuzione al fine di essere ritenute valide.

L’Accordo, inoltre, specifica che la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/08, ovvero:

  1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Tra le principali novità introdotte troviamo l’istituzione e regolamentazione dei corsi obbligatori per i Datori di Lavoro, di appositi moduli dedicati ai cantieri per Dirigenti e Datori di Lavoro, dei corsi obbligatori per l’abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro (carroponte e attrezzature agricole) e per i lavori in ambienti confinati.

Altra novità è quella della periodicità dell’aggiornamento per il corso di preposto che è stata ridotta a 2 anni rispetto ai precedenti 5 anni. Modifiche si rilevano anche nella durata di alcuni corsi (es. corso preposto passa da 8 a 12 ore mentre il corso per Dirigenti passa da 16 a 12 alle quali poi andranno eventualmente aggiunte le ore del modulo specifico per i cantieri).

L’Accordo Stato Regioni sulla formazione sancito il 17/04/2025, come gli accordi precedenti, classifica i diversi livelli di rischio delle aziende (basso, medio, alto), ai fini della durata dei corsi di formazione dei lavoratori, in base alla classificazione Ateco 2007 (aggiornamento 2022), come individuati nell’allegato IV dell’Accordo stesso, nonostante dal 1 aprile 2025 sia in vigore una nuova classificazione ATECO.

Le modalità di esecuzione dei corsi e i contenuti previsti dal nuovo Accordo andranno implementati entro dodici mesi dall’entrata in vigore del documento. La formazione pregressa potrà essere tenuta valida solamente se conforme nei contenuti a quanto previsto dalle nuove disposizioni. I corsi precedentemente non previsti o non normati devono essere svolti quanto prima (entro 24 mesi i corsi per Datore di Lavoro, entro 12 mesi per le abilitazioni all’uso delle attrezzature).

Matteo Mazzini

27 Maggio, 2025

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