Bando per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Veronica Formentini

28 Marzo, 2025

Il bando “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” prevede un regime di agevolazioni per i programmi di investimento delle PMI finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

Il bando è stato emanato in attuazione della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le risorse destinate alla misura sono 320 milioni di euro, a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

Beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Il decreto https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DD_Autoproduzione_da_FER_14032025_con_Ateco_2025_clean_signed.pdf riporta inoltre i codici Ateco 2025 esclusi dall’agevolazione.

Sono altresì escluse dall’accesso alle agevolazioni:

a) le industrie ad alta intensità energetica: industrie ad alta intensità energetica le imprese che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni risultano inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;

b) le industrie ad alta emissione di CO2: industrie ad alta emissione di CO2 le imprese che svolgono attività incluse nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.

Le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. I soggetti proponenti devono indicare l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH.

Tipologie intervento

I programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato.

I programmi di investimento possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 (settantacinque) per cento della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.

Gli interventi non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e mini-eolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie.

I programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita da soggetti qualificati, che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici, da presentare in sede di rendicontazione del progetto.

Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono:

a) riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente.

b) essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;

c) prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

– l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

– apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;

– sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;

– diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi (nel limite massimo del 3% delle spese precedenti), a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il proponente ai sensi della normativa di riferimento.

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le spese devono essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato.

In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse sono considerate agevolabili le sole spese relative all’importo dei canoni – al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (quali oneri assicurativi e costi di rifinanziamento) – effettivamente pagati e quietanzati entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Contributo

Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:

  • 30% per le medie imprese;
  • 40% per le micro e piccole imprese;
  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
  • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.

Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025.

All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il CUP, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria sulla base dei seguenti criteri.

Calcolo del punteggio complessivo (PC)

𝑃𝐶=(𝐴∗0,5)+(𝐵∗0,1)+(𝐶∗0,3)+(𝐷∗0,1)

Dove A, B, C, D sono i punteggi normalizzati attribuiti ai criteri sotto riportati:

A= rapporto tra la potenza nominale degli impianti per la produzione di energia elettrica oggetto del programma di investimenti (espressa in Kwp) e il fabbisogno complessivo annuo di energia dell’unità produttiva oggetto di intervento (espresso in Kwh), coincidente con quello rilevato nell’ambito della relazione tecnica e relativo all’anno precedente alla presentazione della domanda;

B= incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione dei costi riferiti all’acquisto di moduli solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo delle spese previste per il medesimo programma. Ai fini dell’attribuzione del predetto punteggio, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria a” è attribuito un peso pari a 1,3, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria b” è attribuito un peso pari a 1,4 e alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria c” è attribuito un peso pari a 1,5;

C= sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo (MOL) registrato nell’esercizio finanziario relativo all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione.

D = possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, da parte del soggetto proponente. Ai predetti fini è attribuito un punteggio pari a zero alle imprese che non risultino in possesso di certificazioni ambientali di processo e un punteggio pari a 1 (uno) alle imprese in possesso di almeno una certificazione ambientale di processo.

Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio è calcolato tramite interpolazione lineare al fine di assegnare al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 1, sulla base della formula riportata nel bando.

Il punteggio complessivo è aumentato:

– del 5% (cinque per cento) qualora l’impresa sia inserita, alla data di presentazione della domanda di accesso, nell’elenco delle imprese in possesso di rating di legalità;

– del 5% (cinque per cento) qualora l’impresa, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione, sia in possesso della certificazione della parità di genere

La normativa completa è disponibile al link https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/sostegno-autoproduzione-energia-rinnovabile-pmi

Veronica Formentini
Responsabile Servizio Credito e Finanza FIASA - Federazione Industria Artigianato...

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