Veronica Formentini
24 Gennaio, 2025
Il Piano Transizione 5.0, reso operativo dall’art. 38 del Dl 19/2024 ha previsto un credito d’imposta a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane. Il decreto è stato convertito nella legge 56 del 29/04/2024 (G.U. n.100 del 30-4-2024).
Le risorse previste ammontano a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025.
Beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti ammessi
Investimenti:
– beni materiali (allegato A) e immateriali (allegato B):
Il decreto amplia inoltre gli interventi previsti dall’allegato B della legge 232/2016, includendo ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
Con la finanziaria 2025 è introdotta la previsione che i beni caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica (secondo norme di settore o di prassi), effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio contribuiscono al risparmio energetico per l’accesso al beneficio.
In alternativa la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente, in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata, a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sopra indicati, sono inoltre agevolabili:
– beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee (art.12 c.1, lett a) b) c) dl
181/2023). È prevista una maggiorazione del costo, ai fini del credito d’imposta, del 130% – 140% e del 150%, rispettivamente, per gli investimenti di cui alle suddette lett. a) b) e c).
Sono inoltre previsti dei costi massimi ammissibili, calcolati in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo.
Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ ambiente non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Importo beneficio
Sono previsti i seguenti scaglioni, in base alla riduzione dei consumi energetici conseguibili:
DIMENSIONI INVESTIMENTO | Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10% | Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15% | Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15% |
Fino a 10 mln | 35% | 40% | 45% |
Da 10 a 50 mln | 5% | 10% | 15% |
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Dettagli operativi sulle modalità di calcolo sono stati forniti con la circolare operativa emanata da Ministero dello sviluppo economico e GSE in data 19/08/2024.
Il tetto si calcola su base annuale (50 milioni per 2024 e 50 milioni per 2025) e per ciascuna impresa beneficiaria.
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. Tuttavia, in relazione alla stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in corso, è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.
Cumulo
Il bonus 5.0 non è cumulabile con il credito 4.0 (materiali e immateriali).
E’ stata introdotta la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).
Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Iter della domanda
Per l’accesso al beneficio:
– le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) la certificazione “tecnica” “ex ante”, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
– il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto;
– conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
– Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione “ex post”;
– il GSE trasmette mensilmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile.
– I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post sono:
– a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
– b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
– c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza
– energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Certificazioni “tecniche”
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
Per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di beneficio indicato per categoria di investimento.
Obblighi documentali
Oltre alla documentazione richiesta per l’accesso al beneficio, sono previsti ulteriori adempimenti documentali.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.
Utilizzo del beneficio
Il credito di imposta si compensa in F24 dal 5° giorno successivo alla comunicazione con cui il Gse indica l’importo spettante e fino al 31 dicembre 2025, in un’unica rata. L’ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Tale credito d’imposta:
– non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale,
– non concorre alla formazione del reddito nonche’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d’imposta non è soggetto:
– al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
– al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
– al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).
Specifiche modalità saranno messe in atto al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Rideterminazione dell’agevolazione
È prevista la rideterminazione del credito d’imposta se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:
– ceduti a terzi;
– destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
– destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
– nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
In tal caso:
– il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo;
– il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi di cui all’art. 1 co. 35 e 36 della L. 205/2017.
Sono inoltre cause di decadenza, tra le altre:
– il non mantenimento, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, del livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;
– la mancata entrata in esercizio dei beni per l’autoproduzione di energia, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;
– mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
– mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
I fac-simile della documentazione e la normativa completa sono reperibili al link https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0/documenti