Veronica Formentini
13 Agosto, 2024
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato la Circolare n. 1115 che disciplina le modalità operative della misura “Nuova Sabatini-Capitalizzazione” e aggiorna e integra la precedente Circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contribuiti della misura “Nuova Sabatini”.
La misura agevolativa è stata introdotta dall’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno, n. 58 e dal del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 recante il “Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento” che prevede una maggiorazione del contributo in conto impianti concesso ai sensi della “Nuova Sabatini” per le micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, che intendono realizzare un programma di investimento e, al momento della richiesta del contributo, abbiano deliberato un aumento del capitale sociale.
Beneficiari
Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le PMI che, in aggiunta ai requisiti già previsti dalla norma, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) sono costituite in forma di società di capitali;
b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art. 2632 codice civile.
Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia.
Tipologia operazione
Esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:
➢ la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale;
d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento;
e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento;
f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile;
g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;
➢ l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo;
➢ la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione, è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
➢ il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato deve risultare effettuato come di seguito specificato:
− nei casi previsti dal punto 13.2 (operazioni erogate in unica soluzione), l’aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della richiesta unica di erogazione, pena la revoca del contributo;
− nei casi previsti dal punto 13.6 (operazioni erogate in più quote annuali), l’aumento di capitale deve risultare versato in misura almeno proporzionale alle quote di contributo previste dal provvedimento di concessione, pena la revoca del contributo.
Contributo
Al ricorrere delle condizioni previste per le operazioni di capitalizzazione è previsto un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
– 5% per le micro e piccole imprese;
– 3,575% per le medie imprese.
Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, ai sensi del decreto Capitalizzazione, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green.
Presentazione delle domande
La domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” disponibile nella piattaforma e ad avvenuta compilazione della domanda sarà disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche.
Una volta apposta la firma digitale, la domanda dovrà poi essere inviata – esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa.
Con la presentazione della domanda, la PMI si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell’aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previste dalla normativa.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 1° ottobre 2024