Transizione 5.0: Pubblicazione decreto attuativo ed apertura della piattaforma

Veronica Formentini

7 Agosto, 2024

Sulla gazzetta ufficiale del n. 183 del 6 agosto 2024 è stato pubblicato il decreto 24 luglio 2024, recante attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (Piano Transizione 5.0).

Contestualmente, il decreto direttoriale Mimit del 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il Ministero ha predisposto un’apposita sezione del sito dedicata alla Misura contenente tutta la normativa pubblicata https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0 ed ha pubblicato delle slides sintetiche di presentazione https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Slide_Transizione_5_0_Per_Sito_internet.pdf

Il decreto 24 luglio 2024 fornisce indicazioni sulle spese ammissibili, i limiti di spesa per determinate tipologie di investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabilile caratteristiche dei progetti di formazione e la procedura per l’accesso al beneficio.

Si riportano sotto le principali caratteristiche dell’agevolazione.

Beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Progetti ammissibili

  • Investimenti in innovazione : beni materiali (allegato A) e immateriali (allegato B):
    • a condizione che, tramite gli stessi investimenti, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento

o, in alternativa,

una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento,

  • realizzati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,

Il decreto 19/2024 amplia inoltre gli interventi previsti dall’allegato B della legge 232/2016, includendo ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: 

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); 

b)i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sopra indicati, sono inoltre agevolabili:

  • beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
    • Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee (art.12 c.1, lett a) b) c) dl 181/2023). Tali particolari pannelli sono distinti dal decreto in 3 classi, due delle quali prevedono una maggiorazione del costo agevolabile al 120% e 140%.
  • formazione del personale per l’acquisizione di competenze per la transizione verde.
    • Le spese saranno ammesse soltanto entro il 10% dell’investimento complessivo,
    • con un tetto a 300mila euro,
    • limitazione all’attività di formatori esterni all’azienda.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione (4.0) avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Industria 4.0), tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Il decreto ha chiarito che “Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. “

Il progetto di innovazione si intende poi completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni 4.0 materiali e immateriali nuovi, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale

I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso di mancato perfezionamento della procedura ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione.

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente DNSH sono stati fissati dei limiti all’ammissibilità dei progetti riferiti agli ambiti indicati all’articolo 5 e sono state previste specifiche schede di controllo (allegato 3).

Per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo sono agevolabili le spese relative a:

a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;

b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;

c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;

d) i servizi ausiliari di impianto;

e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.).

L’allegato 1 indica limiti massimi al costo dell’investimento per impianti di produzione di energia elettrica  e termica da fonti rinnovabili .

L’articolo 7 del decreto 24 luglio fornisce inoltre indicazioni sul dimensionamento dell’impianto e sua localizzazione rispetto al punto di prelievo (POD).

I beni entrano in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

In relazione alla formazione sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.  L’articolo 8 indica i soggetti abilitati all’erogazione delle attività di formazione e l’allegato 2 indica gli ambiti di competenze ammissibili.

Importo beneficio

Solo gli investimenti del progetto di innovazione (4.0) concorrono al calcolo del livello di riduzione del consumo energetico, non anche gli investimenti legati alla produzione di energia.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili il beneficio è aumentato di:

a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione,

b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Calcolo dei consumi

La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.

La riduzione dei consumi energetici è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

L’articolo 9 indica poi specifiche modalità di calcolo per le imprese che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione e

per le imprese di nuova costituzione (intese come le imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione), tramite la determinazione di uno scenario controfattuale.

Fasi della procedura

Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €). In caso di regolarità e disponibilità di risorse il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.

Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 4, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato.

A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

La comunicazione di completamento non possono avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione ex ante.

Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione decorsi dieci giorni dalla specifica comunicazione del GSE.

Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025.  L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale

Cause di decadenza

L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero l’importo del credito d’imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi;

b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;

c) mancata entrata in esercizio dei beni entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione (4.0);

d) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;

e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura;

f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;

g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;

h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta;

i) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

l) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l’inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.

Veronica Formentini
Responsabile Servizio Credito e Finanza FIASA - Federazione Industria Artigianato...

7 Agosto, 2024

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