D.Lgs 103/2024 – Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Matteo Mazzini

2 Agosto, 2024

In attuazione della legge n. 118/2022 (legge sulla concorrenza 2021) è stato emanato il Decreto Legislativo 103/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 il 18 luglio u.s.); questo è volto all’introduzione di alcune disposizioni che comportano una semplificazione nelle ispezioni delle aziende da parte dell’Amministrazione pubblica, con la possibilità di programmazione dell’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio. Il Decreto si applicherà ai controlli amministrativi svolti dalle pubbliche amministrazioni su tutte le attività di produzione e offerta di beni e servizi.

All’art. 3 del D.Lgs. 103/24 è prevista la creazione di un report certificativo volontario di “rischio basso”, che potrà essere rilasciato esclusivamente da un organismo di certificazione accreditato, riferito ad alcuni ambiti omogenei legati all’azienda (protezione ambientale, igiene e salute pubblica, sicurezza pubblica, tutela della fede pubblica, sicurezza dei lavoratori). Per la determinazione del livello di rischio, che dovrà essere rivalutato periodicamente mediante audit dell’organismo accreditato, verranno presi in considerazione diversi parametri tra cui:

  1. il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
  2. altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
  3. l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
  4. il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
  5. le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

Nei confronti dei soggetti in possesso del cd. “Report di basso rischio”, le amministrazioni programmeranno ed effettueranno i controlli ordinari non più di una volta l’anno salvo nei casi in cui si tratti di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro; per questi ultimi le amministrazioni programmeranno i controlli e i relativi accessi ispettivi con “intervalli temporali correlati alla gravità del rischio”

Altro aspetto di rilievo concerne l’obbligo, da parte delle amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, di consultazione del c.d. fascicolo informatico di impresa, nonché la sua implementazione e aggiornamento con gli esiti dei controlli.

In linea generale, salvo accordi di coordinamento tra le diverse amministrazioni, non sarà possibile effettuare 2 (o più) ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente.

Tra gli altri aspetti importanti del Decreto troviamo anche la possibilità di sanare alcune tipologie di violazioni per le quali è prevista la mera applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a cinquemila euro. Tale concessione potrà essere applicata solamente nei casi in cui venga accertata per la prima volta nell’arco di un quinquennio la violazione e solo se essa viene sanata entro un termine non superiore a venti giorni dalla notifica dell’atto di diffida.

Le semplificazioni di cui sopra, tuttavia, non si applicheranno nel caso di controlli di materia fiscale, antimafia o per esigenze di sicurezza e difesa nazionale. La programmazione delle visite ispettive, inoltre, non potrà essere “semplificata” nei casi in cui si ha una specifica richiesta da parte dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici e nei casi di sicurezza sui luoghi di lavoro e ogni qual volta emergano situazioni di rischio.

Matteo Mazzini