QUANDO GLI OMAGGI AI DIPENDENTI DIVENTANO IMPONIBILI ( ANCHE SE PROMUOVONO L’AZIENDA )

Piergiorgio Ricchetti

13 Maggio, 2024

I benefit riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti con l’intento di promuovere la propria immagine e “diffondere la conoscenza approfondita” dei relativi prodotti, costituendo un arricchimento del lavoratore se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso, non possono quindi essere considerati erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Pertanto, se il valore dei beni omaggiati supera il limite ex art. 51, comma 3, TUIR (€ 258,23), lo stesso costituisce reddito in capo ai dipendenti.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 89 dell’11 aprile 2024 fornita ad una società appartenente a un gruppo quotato nel mercato statunitense, proprietaria di una caffetteria in Italia che eroga alcuni benefit ai propri dipendenti.

In particolare, al personale sono riservati una bevanda gratis al giorno e un sacchetto di caffè selezionato mensilmente, ma è in previsione anche la dotazione occasionale di prodotti di merchandising, come tazze, o spillette con il logo aziendale.

Secondo l’istante questi benefici non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei propri dipendenti, in quanto le somme non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, ma sono effettuati per un esclusivo interesse aziendale.

L’istante si rifà in particolare alla n. 178/E del 2003, in cui è stato precisato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente, tra l’altro, le “erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro”. Nello specifico, la bevanda gratuita al giorno e il sacchetto in regalo sono costituiti dalle tipologie di caffè che i dipendenti hanno il compito di vendere o promuovere all’interno della caffetteria e, dunque, di prodotti la cui conoscenza approfondita e capacità di promozione nei confronti dei clienti fanno parte integrante della strategia di marketing dell’azienda.

Per quanto riguarda il merchandising, inoltre, i beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale e il motivo principale per la loro concessione è la volontà che i dipendenti diffondano l’immagine aziendale al di fuori della caffetteria con finalità di business, marketing, promozione e diffusione dell’immagine aziendale.

Con riferimento al quesito posto in sede di interpello, l’Agenzia ricorda che, il richiamato articolo 51 al comma 1 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Tale disposizione sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi del medesimo articolo. Inoltre, al comma 9 prevede la non imponibilità dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente nei confronti dei dipendenti di importo non superiore a 258,23 euro.

Nel caso in esame, anche se l’azienda evidenzia che scopo dell’offerta di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno è diffondere una conoscenza approfondita dei prodotti e sviluppare la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, quindi farebbe parte della strategia aziendale, l’Agenzia osserva che i beni sono offerti a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta e che i dipendenti possono utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o anche decidere di non fruirne, considerata l’assenza di obblighi contrattuali specifici.

Tali benefici, quindi, rappresentano in ogni caso un arricchimento del lavoratore pertanto non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che in questo caso, qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente e concorre alla formazione della base imponibile, quale bene in natura.

 

Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...