Unità collabenti: chiarimenti del Mef in tema di Imu

7 dicembre, 2023

Recentemente il MEF, con la Risoluzione n. 4/2023, ha pubblicato alcune risposte a singoli quesiti sulla legittimità dell’imposta per i ruderi, i fabbricati rurali e i terreni in conduzione associata, considerata la pretesa tributaria avanzata da diversi Comuni.

Di particolare interesse è la precisazione fornita relativamente alle unità collabenti per le quali non è dovuta l’Imu non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita.

Nell’ambito degli altri chiarimenti forniti dal MEF a seguito delle posizioni assunte da alcuni Comuni sull’assolvimento dell’imposta, è stato chiarito che per fruire dell’aliquota ridotta pari allo 0,1 riconosciuta ai fabbricati rurali strumentali non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto.

Analizziamo ora più specificatamente il caso riferito ai fabbricati collabenti.

Il primo dei quesiti portato all’attenzione del Dipartimento finanze riguarda la legittimità dell’Imu sui fabbricati collabenti, iscritti al catasto alla categoria F/2.

I Comuni infatti, a detta degli istanti, li vorrebbero far ricadere nell’ambito dei terreni fabbricabili, per i quali l’imposta, come è noto, è dovuta.

La risoluzione chiarisce che le unità collabenti sono a tutti gli effetti dei fabbricati ma il fatto che sono privi di rendita, in quanto privi di autonomia reddituale, esclude l’applicazione dell’Imu. Il presupposto dell’imposta, infatti, è che il bene abbia una propria capacità contributiva, requisito assente in questa tipologia di fabbricati.

Tali unità, inoltre, al Catasto edilizio urbano, sono comunque definiti “fabbricati” e non possono essere inclusi fra i “terreni edificabili” come indicato dai Comuni.

Lo stesso orientamento era stato espresso dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8620/2019): il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.

In tal senso anche la sentenza n. 19338/2019 e l’ordinanza n. 28581/2020 che hanno escluso l’Imu sulle unità collabenti, sia come fabbricati sia come aree edificabili a meno che la demolizione comporta un’autonomia dell’area fabbricabile che diventa quindi imponibile.

In conclusione, l’Imu sui fabbricati collabenti non è dovuta.