DDL di Bilancio 2024: esame delle norme in tema di lavoro dipendente

Piergiorgio Ricchetti

3 novembre, 2023

Il disegno di legge è approdato in Senato per l’inizio dell’iter parlamentare al termine del quale il Legislatore definirà la consueta legge di bilancio per il 2024.

Fermo restando tutti i possibili emendamenti/integrazioni/correzioni del Ddl in esame, si analizza brevemente il contenuto di alcune norme legate al lavoro dipendente, di seguito riportate.

L’art. 6 del Ddl prevede, tra le misure dirette alla riduzione fiscale per il welfare aziendale, che solo per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima (new) casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (new).

Viene, in questo modo, innalzato il limite previsto dalla legge originaria (articolo 51, comma 3 Tuir), pari a 500.000 (il Dl n. 115/2022 lo aveva, a sua volta, innalzato a 600 euro per il solo periodo di imposta 2022).

Detto limite, prosegue il decreto, è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).

L’art. 7 del Ddl prevede che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nel 2024, è ridotta al 5%, dimezzando in questo modo l’aliquota prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 182 legge n. 208/2015).

L’art. 9 del Ddl prevede un intervento diretto a garantire la stabilità occupazionale e a sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turisticoricettivo e termale, per il primo semestre del 2024, riconoscendo ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario,  effettuate nei giorni festivi.

La misura è limitata a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40mila euro e viene riconosciuta dal sostituto d’imposta, tramite compensazione, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

L’art. 37 del Ddl stabilisce, fermo restando quanto previsto all’articolo 5 della norma, in termini di esonero parziale dei contributi previdenziali, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

 

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Piergiorgio Ricchetti
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