“Flat tax incrementale al 15%”, tutti i chiarimenti

Piergiorgio Ricchetti

7 Luglio, 2023

L’Agenzia delle entrate fa il punto sull’agevolazione fiscale che è stata introdotta dall’ articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023). La norma prevede, per il solo anno 2023, l’applicazione di un’imposta (ad aliquota fissa del 15%), sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni che non aderiscono, nel 2023, al regime forfetario (articolo 1, commi 54 e successivi, della legge n. 190/2014). Le novità sono state commentate nella circolare n. 18/2023 dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023.

 

In particolare, nel documento di prassi è stato precisato l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale, specificando che i soggetti che vi accedono sono:

– le persone fisicheche esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir

– le persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.

 

Sono, invece, esclusi dal regime agevolativo:

 

– i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Tuir, nonché i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, di cui all’articolo 116 del Tuir.

In riferimento ad entrambi i redditi sopra menzionati, la circolare chiarisce che non rilevano né i valori positivi, né i valori negativi dei redditi imputati al socio in ragione del principio di trasparenza fiscale.

L’Agenzia ha inoltre precisato, in merito, che la partecipazione in una società di persone o di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa, purché risulti indicata nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del codice civile; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, infatti, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale;

– i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del Tuir, imputati ai singoli associati.

 

La circolare ha chiarito, invece, che rientrano nel regime di “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa).

 

In riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, è stato chiarito quanto segue.

La base imponibile incrementale è così determinata:

 

– differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;

– applicazione alla predetta differenza della franchigia del 5 per cento, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.

 

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica la “flat-tax incrementale” del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini Irpef (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito, escludendo la quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale” dalla base imponibile Irpef.

Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale, l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; ciò solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.

Resta fermo che l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.

Possono accedere al beneficio fiscale in esame i contribuenti che abbiano esercitato le attività di cui trattasi per almeno un intero periodo d’imposta nell’ambito del triennio 2020 – 2022.

 

Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020, il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere effettuato:

 

– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;

– confrontando tale dato con il reddito degli altri anni considerati nel triennio.

 

Sono ammessi al beneficio in esame anche i contribuenti che, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022, abbiano aderito al regime forfetario o al regime “di vantaggio” di cui all’articolo 27 del Dl n. 98/2011.

 

Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...