Buoni mobilità per i lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa–lavoro

Piergiorgio Ricchetti

8 giugno, 2023

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 274 del 4 aprile 2023, fornisce un interessante chiarimento in relazione al trattamento fiscale da applicare ai buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa–lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, di un accordo di mobility management.

 

Più in particolare, nel caso in esame, a seguito di un Progetto regionale finalizzato alla realizzazione di iniziative mirate a dare maggiore impulso alla mobilità ciclistica nei 13 comuni appartenenti alla Regione che ha elaborato tale progetto, i singoli Comuni aderenti al progetto hanno pubblicato un «Avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune».

 

La finalità del progetto, come sopra anticipato, è di incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale e prevede quindi che i suddetti ”buoni mobilità” siano destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e viceversa.

I ”buoni mobilità” sono fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente.

 

I singoli lavoratori possono procedere a ”candidarsi” e registrarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:

– il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta al presente avviso;

– il Comune ha accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;

– il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.

 

Il “buono mobilità” è destinato indistintamente ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune.

La circostanza che tra questi possano rientrare anche i dipendenti del soggetto istante (Ente pubblico) non ne modifica la natura di interesse generale quale incentivo chilometrico alla mobilità sostenibile.

Più precisamente, detto contributo non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».

L’agenzia precisa che detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo Testo Unico.

 

 

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Piergiorgio Ricchetti
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