Piergiorgio Ricchetti
19 Maggio, 2023
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 301 del 21 aprile 2023, fornisce alcune precisazioni in merito all’Iva, Irpef, Ires e Irap per il servizio di mensa aziendale che permette la fruizione di pasti, tramite una App, presso bar, ristoranti o supermercati convenzionati.
Più precisamente, con riferimento ad un servizio di mensa “diffusa”, ossia gestito mediante card elettroniche tramite le quali i dipendenti possono rivolgersi a pubblici esercizi con i quali il datore di lavoro ha sottoscritto una specifica convenzione, è stata confermata:
-l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%, detraibile in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. f), DPR n. 633/72;
-la deducibilità dei costi da parte del datore di lavoro in quanto assimilabile all’acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande;
-la non concorrenza alla formazione del reddito in capo ai singoli dipendenti.
La risposta segue i chiarimenti già forniti alla società istante su un precedente analogo interpello, alla luce di nuovi elementi portati all’attenzione dell’Agenzia. Le novità riguardano in particolare l’aggiunta di apposite clausole nella convezione tra azienda e ristoranti, nell’accordo di adesione fra il ristorante e la società titolare dell’App e nell’accordo di adesione fra l’istante e la stessa titolare dell’App.
L’istante con il nuovo interpello ritiene che il servizio offerto possa rientrare nel servizio di “mensa diffusa” avendo aggiunto, nell’accordo con ristoranti, pub, tavole calde tenuti alla fornitura del pasto che sarà pagato dal dipendente tramite card o App, alcuni elementi che lo rendono assimilabile alla mensa diffusa, fra cui la presenza di clausole finalizzate a evitare un impiego improprio o fraudolento dell’App, come l’utilizzo da parte del dipendente limitatamente a una sola prestazione giornaliera, nei giorni di effettiva presenza in servizio e nell’orario stabilito per la pausa pranzo.
Servizi con applicazione dell’Iva al 4%
I contratti esibiti dall’istante, precisa l’Agenzia, replicano i requisiti tipici della mensa diffusa ma l’oggetto degli stessi è ”servizio sostitutivo di mensa aziendale” in pratica il ticket restaurant. Con la risposta odierna l’Agenzia fornisce nuove precisazioni e chiarisce che se l’istante offre un servizio di mensa diffusa o ticket restaurant la prestazione sarà soggetta all’aliquota Iva nella misura del 4% in sede di fatturazione da parte del ristoratore all’istante. L’Iva così addebitata sarebbe detraibile in capo all’istante (articolo 19-bis1, comma 1, lettera f) del decreto Iva).
Intera deducibilità ai fini Ires e Irap
Ai fini della deducibilità dei costi sostenuti dall’Istante per il servizio reso tramite App e nel presupposto che lo stesso sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, l’Agenzia precisa che non subiscono le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir rappresentando un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande. I costi quindi concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi, ai sensi dell’articolo 109 del Tuir. Anche ai fini Irap i costi sostenuti per il servizio, relativi ai lavoratori dipendenti, saranno interamente deducibili.
Trattamento ai fini Irpef in capo al dipendente
Se la Società intende offrire ai propri dipendenti un servizio di mensa diffusa, modificando in tal senso i relativi contratti con l’eliminazione del riferimento al ”servizio sostitutivo di mensa aziendale” o stipulando nuovi contratti con altri soggetti, l’importo del pasto non concorrerà a formare il reddito in capo al lavoratore dipendente.
19 Maggio, 2023