Decreto Lavoro – Modifiche ed aggiornamento D.Lgs. 81/08

Matteo Mazzini

12 maggio, 2023

L’art. 14 del c.d Decreto Lavoro (DL n. 48/2023), in vigore dal 05/05/2023, prevede alcune modifiche al Testo unico per la salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

Tra queste modifiche, di particolare rilievo sono quelle inerenti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (di seguito si riportano in corsivo le modifiche agli articoli del D.Lgs. 81/08, secondo le nuove disposizioni normative):

 

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

comma 1 – Modifica: “Il datore di lavoro (…) e i dirigenti (…) devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28“.

La sorveglianza sanitaria diventa quindi obbligatoria nelle seguenti circostanze:

-nei casi previsti dalla normativa vigente;

– qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;

 – se è richiesta dalla valutazione dei rischi (alla quale deve partecipare il medico competente).

 

Articolo 25 – Obblighi del medico competente

comma 1 – inserimento lettera e-bis): Il medico competente (…) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità“; modifica importante e condivisibile;

comma 1 – inserimento lettera “n-bis) Il medico competente (…) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato

Nel Decreto Lavoro, come anticipato, sono contenute altre modifiche che riguardano alcuni articoli del D. Lgs. 81/2008:

 

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

comma 2 – inserimento lettera b-bis: il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

 

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

comma 12 – modifica: “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente“; questa modifica riguarda le verifiche obbligatorie sulle attrezzature elencate nell’All. VII del Testo unico;

 

Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

comma 2 – sostituzione: Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo

 

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento

comma 4-bis – inserimento: Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.».

Matteo Mazzini

Matteo Mazzini