Legge di bilancio 2023: l’opportunità del “bonus barriere architettoniche”

24 febbraio, 2023

Confermata fino al 31 dicembre 2025 l’agevolazione finalizzata al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, che altrimenti sarebbe terminata lo scorso 31 dicembre.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda sui redditi, fino a concorrenza del suo ammontare (se non c’è capienza, la parte eccedente non è rimborsabile), pari al 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; dunque, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” .

Sono invece ugualmente agevolabili gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Per accedere al beneficio fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti individuati dal decreto ministeriale 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono ammessi al bonus barriere le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali. Non può fruirne chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, venendo a mancare, in tali circostanze, un’imposta lorda sulla quale poter operare la detrazione.

Questa deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e va calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore a:

• 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

• 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici con numero di unità immobiliari da due a otto

• 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici con più di otto unità immobiliari.

Ciò – ha spiegato l’Agenzia delle entrate nella circolare 23/2022 – significa che, ad esempio, per un edificio composto da quindici unità immobiliari, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è 530mila euro, importo dato dalla somma di 320mila (40mila x 8) e 210mila (30mila x 7). Tale ammontare rappresenta il tetto di spesa agevolabile riferito all’intero edificio; pertanto, se l’intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o all’eventuale diverso criterio applicabile) ed effettivamente rimborsata, anche in misura superiore all’importo commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Proprio a proposito di lavori condominiali, è stato ora specificato che, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative agli interventi di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

I contribuenti che acquisiscono il diritto al “bonus barriere”, anziché avvalersene direttamente nella dichiarazione dei redditi, possono optare, come prevede lo stesso “decreto Rilancio”:

  • o per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore dei beni o servizi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In caso di esercizio dell’opzione, il contribuente deve richiedere a un professionista abilitato o al responsabile di un Caf il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e far asseverare da un tecnico abilitato la congruità delle spese sostenute, tranne quando si tratta di opere classificate come attività di edilizia libera e di interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro.