Legge di Stabilità 2023: rivalutabili anche le partecipazioni quotate

Piergiorgio Ricchetti

13 Gennaio, 2023

Con la legge di stabilità per il 2023 sono stati riaperti ancora una volta i termini per procedere alla rivalutazione di quote e terreni, norma in vigore, quasi ininterrottamente, da oltre vent’anni: coinvolti, in questa occasione, i beni posseduti al 1° gennaio 2023 e – si tratta di un debutto assoluto – anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Rispetto alla precedente agevolazione, il costo da sostenere per avvalersi della disposizione di favore è superiore di due punti percentuali: 16%, anziché 14%. La scadenza per la redazione e il giuramento della perizia (necessaria in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate) nonché per il versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta dovuta per fruire dell’agevolazione è fissata al 15 novembre 2023.

 

CHI PUÒ RIVALUTARE

Possono avvalersi della rideterminazione del costo o valore di acquisto di terreni edificabili o con destinazione agricola (articolo 7, legge 448/2001) e di partecipazioni (titoli, quote o diritti) negoziate o non nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 5, legge 448/2001):

– le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali

– le società semplici e i soggetti a esse equiparate

– gli enti non commerciali

– i non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che, alla data del 1° gennaio 2023, posseggono quei beni al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni.

 

GLI ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE

La disciplina per la procedura di rivalutazione dispone che, entro il 15 novembre 2023, gli interessati devono:

–  far redigere una perizia giurata di stima da un professionista abilitato attestante il valore del bene al 1° gennaio 2023 (per i terreni, deve trattarsi di soggetti competenti in maniera urbanistica, più precisamente di iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili nonché dei periti regolarmente iscritti alle Cciaa; per le partecipazioni, invece, sono legittimati gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti)

– versare, tramite modello F24, un’imposta sostitutiva del 16%, calcolata sull’intero valore indicato nella perizia giurata ovvero, per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, sul valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei giorni di Borsa aperta nel mese di dicembre 2022 (articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir). Il pagamento può anche essere frazionato in tre quote annuali di pari importo, aggiungendo alla seconda e alla terza rata, con scadenza rispettivamente al 15 novembre 2024 e al 15 novembre 2025, gli interessi al tasso annuo del 3%, decorrenti dal giorno successivo al primo appuntamento.

 

VANTAGGI DELLA PROCEDURA

L’appeal della rivalutazione di terreni e partecipazioni è dato dall’opportunità di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto di quei beni, in modo tale da ridurre (se non azzerare) la plusvalenza realizzata al momento della loro vendita e da assoggettare a Irpef come redditi diversi, generalmente con l’aliquota del 26% (articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), Tuir).

In quella circostanza, l’importo da tassare potrà essere calcolato come differenza tra il corrispettivo ricevuto per la cessione a titolo oneroso e, in luogo dell’originario costo o valore di acquisto, il valore rideterminato (cioè quello risultante dalla perizia giurata ovvero, per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, quello basato sulla media aritmetica dei prezzi di dicembre 2022), per “riscattare” il quale è stata pagata un’imposta sostitutiva del 16%.

La rivalutazione si perfeziona e produce gli effetti appena ricordati pagando l’intero ammontare dell’imposta sostitutiva ovvero, se si opta per la rateizzazione, la prima rata. Pertanto, se non si rispetta tempestivamente la prevista scadenza del 15 novembre prossimo, la procedura non può essere considerata perfezionata, con la conseguenza che, in sede di quantificazione dell’eventuale plusvalenza, non è possibile utilizzare il valore rideterminato (sarà comunque possibile richiedere il rimborso di quanto versato).

Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...