Nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro

Matteo Mazzini

27 dicembre, 2022

Il DM 19 dicembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiorna l’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro indicate nell’allegato VII del Testo Unico Sicurezza.

L’elenco sostituisce il precedente adottato in data 20 ottobre 2022; l’art. 5 del suddetto decreto prevede gli obblighi per i soggetti abilitati, tra cui quello di riportare copia dei verbali delle verifiche effettuate in apposito registro informatizzato che deve essere trasmesso in via telematica e con cadenza trimestrale al soggetto titolare della funzione; inoltre i soggetti abilitati devono conservare tutti gli atti documentali delle verifiche per almeno 10 anni.

 

Le attrezzature che prevedono le verifiche di cui sopra sono quelle riportate nell’allegato VII del TUS, in funzione della periodicità prevista all’interno dello stesso; di seguito un elenco non esaustivo di tali attrezzature:

 

– Scale ad inclinazione variabile

– Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato o a sviluppo verticale e azionati a mano

– Ponti sospesi e relativi argani

– Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo o discontinuo

– Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili,

– Carrelli semoventi a braccio telescopico

– Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

– Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

– Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile

– Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso

– Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

– Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

 

Matteo Mazzini

Matteo Mazzini