REACH: Termina il periodo transitorio

Matteo Mazzini

24 novembre, 2022

Il 31 dicembre 2022 termina il periodo transitorio consentito dal Regolamento (UE) 2020/878 che consentiva la distribuzione di Schede di sicurezza non ancora conformi al Regolamento stesso. Il Regolamento, pubblicato in data 20 giugno 2020 ed entrato in vigore il 16 luglio 2020 prevedeva la modifica dell’allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele prevedendo, in particolare, che:

–        le SDS debbano includere anche le prescrizioni specifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881 per le nanoforme delle sostanze;

–       all’interno delle SDS si tenga conto delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni in modo tale da indicare, nel caso di miscele pericolose, l’identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;

–        per determinate miscele non imballate (indicate nella normativa di riferimento), l’UFI andrà riportato nella SDS;

–        i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e se disponibili, dovranno essere indicati nelle SDS in quanto ritenuti informazioni pertinenti al fine di un uso sicuro di sostanze e miscele;

–       vengano inserite nelle SDS eventuali prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);

–        vengano integrate le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), nelle sezioni 9 e 14 della SDS.

A partire quindi dal 1 gennaio 2023 le SDS che non presentano le specifiche di cui sopra e tutto quanto previsto dall’Allegato II del REACH non potranno più essere considerate conformi.

Matteo Mazzini

Matteo Mazzini