Piergiorgio Ricchetti
7 Novembre, 2022
Con la circolare n. 35 emanata in data 4 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce l’ambito applicativo dell’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis”, che per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir.
In particolare, il citato articolo 12 dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro.
In sostanza, per il 2022, oltre all’innalzamento del limite – da 258,23 euro a 600 euro – del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, è stato allargato anche il campo di applicazione degli stessi, ricomprendendovi persino le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In particolare è stato chiarito, contrariamente a quanto sembrava emergere dal dossier del Servizio studi del Senato al DL “Aiuti-bis”, che il superamento del limite di 600 euro per i fringe benefit 2022 implica la tassazione anche della quota inferiore al limite stesso.
Conseguentemente, nel caso in cui il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.
A titolo esemplificativo, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022 è pari a 750 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente sarà pari a 750 euro (come avviene ordinariamente), non soltanto l’eccedenza di 150 euro.
Per quanto concerne il “bonus carburante” di cui all’art. 2 del DL 21/2022, la medesima circolare precisa che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’art. 51 comma 3 del TUIR, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Conseguentemente, se il valore in questione è superiore a 200 euro, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito risultando assoggettato a tassazione ordinaria.
7 Novembre, 2022