Matteo Mazzini
21 Ottobre, 2022
In seguito all’entrata in vigore del DL 146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 215/2021) che prevedeva la modifica dell’assetto degli enti di controllo e di vigilanza, rafforzando il ruolo dell’INL, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente delle Regioni ha approvato in data 27 luglio 2022 un accordo inerente le “Indicazioni operative per il coordinamento delle attività di controllo e vigilanza” in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In tale Atto, si definiscono le diverse attività di controllo e vigilanza che gli Enti di Controllo (ASL e INL) possono effettuare in modalità congiunta presso le aziende:
a) vigilanza integrata: quella realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall’ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell’INL per gli aspetti giuslavoristici;
b) vigilanza coordinata: la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;
c) vigilanza congiunta: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell’ASL e dell’INL.
Per l’anno 2022 sono stati indicati quali prioritari per gli interventi di vigilanza integrata i settori dell’edilizia, dell’agricoltura e della logistica e trasporti. Tuttavia tali verifiche saranno anche focalizzate in funzione delle peculiarità territoriali e a discrezione dei comitati di coordinamento regionali e locali
– settore edile
– agricoltura
– logistica e trasporti