Piergiorgio Ricchetti
10 Ottobre, 2022
Dopo una serie di anticipazioni pubblicate sulla stampa specializzata, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 454 del 16.09.2022, conferma il suo “opinabile” punto di vista sul regime transitorio dei dividendi prodotti fino al 31.12.2017 ai soci soggetti IRPEF non imprenditori e deliberati nell’arco temporale dal 2018 al 2022, che anziché essere assoggettati alla ritenuta d’imposta del 26%, sono parzialmente imponibili in capo al percettore. Sostanzialmente, secondo l’Agenzia delle entrate, la sola delibera di distribuzione degli utili pregressi attuata entro il 31.12.2022, in assenza della materiale percezione delle relative somme, comporta che tali dividendi, se distribuiti successivamente al 31.12.2022, saranno assoggettati alla ritenuta d’imposta del 26%, nonostante la normativa di riferimento preveda solo che la delibera di distribuzione debba essere effettuata entro l’esercizio 2022.
Nel caso specifico oggetto di interpello, una società con tre soci, con riserve di utili maturati fino al 31 dicembre 2007, che intende convocare l’assemblea per deliberare la distribuzione dei relativi utili in più tranche negli anni in virtù della rilevanza dei suddetti importi, chiede la conferma che, in presenza della delibera entro la fine del corrente esercizio, gli utili pregressi beneficino comunque del regime transitorio di parziale imponibilità, anziché essere assoggettati alla ritenuta secca del 26%, che è il regime naturale anche per i dividendi da partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2018.
Come noto infatti, la legge di bilancio 2018, consente l’applicazione di un regime transitorio che, in deroga al principio generale, permetta – alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 – di continuare ad applicare il regime di tassazione preesistente.
Purtroppo l’Agenzia, nonostante il dettato normativo, ritiene che il legislatore, attraverso la previsione del regime transitorio dal 2018 al 2022, abbia voluto salvaguardare il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale. E quindi conclude sostenendo che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta del 26 per cento, come nel caso dell’interpello, nonostante la delibera sia stata effettuata entro la fine dell’esercizio 2022.
Il ragionamento delle entrate, in estrema sintesi, prevede quindi che la distribuzione di tali utili pregressi prodotti fino al 2017, per poter fruire del regime transitorio, oltre che essere deliberati entro il 31.12.2022 dovranno anche essere pagati entro tale data.
10 Ottobre, 2022