E’ possibile usufruire del “Bonus barriere architettoniche” anche per gli ascensori installati negli edifici condominiali che ospitano prevalentemente uffici e studi

Piergiorgio Ricchetti

22 settembre, 2022

L’Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito che le spese sostenute per l’installazione di un ascensore in un condominio non a prevalenza residenziale sono agevolabili secondo le disposizioni previste del decreto “Rilancio” in caso di abbattimento delle barriere architettoniche, a patto che le opere rispondano ai requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di disposizioni non di competenza dell’amministrazione finanziaria e che, quindi, non possono essere oggetto di interpello al Fisco.

Nel caso specifico, il quesito da risolvere riguarda l’installazione di un ascensore in un edificio condominiale a prevalenza non residenziale.

Nel dettaglio il fabbricato è composto da 12 unità di categoria A/10 (uffici/studi privati), 2 unità di categoria A/2 (abitazioni) 1 unità di categoria C/6 (autorimessa).

Il condominio chiede se la detrazione del 75% prevista dal decreto “Rilancio” per incentivare i lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche valga anche per l’ascensore collocato in un palazzo in cui le abitazioni non rappresentano la parte maggioritaria.

Dopo aver spiegato come calcolare i limiti di spesa stabiliti dall’agevolazione e la ripartizione della relativa detrazione tra i condomini, il documento di prassi, per la definizione degli ambiti soggetti del beneficio, rimanda alla circolare n. 23/2022.

La circolare ha chiarito che possono usufruire dell’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali), che possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al loro inizio. Insomma, si può dire che accoglie un’ampia platea di beneficiari.

Ad ampio raggio anche il profilo oggettivo, unica condizione messa nero su bianco dalla disposizione agevolativa è che i lavori debbano interessare “edifici già esistenti”. Nessun riferimento a specifiche categorie catastali, sempreché siano rispettati i criteri del più volte citato decreto ministeriale n. 236/1989.

Va da sé, quindi, che l’istante può usufruire della detrazione del 75%, con riferimento alle sole spese sostenute nel 2022, per l’installazione dell’ascensore a prescindere della classificazione catastale degli immobili che ospita l’edificio.

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Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...

22 settembre, 2022

Amministrazione e Fiscalità