Buoni carburante esentasse: i chiarimenti dell’ Agenzia delle entrate

Piergiorgio Ricchetti

20 luglio, 2022

Grande interesse ha suscitato l’agevolazione introdotta con l’art. 2 del DL n. 21/2022, meglio noto come “Decreto Ucraina-bis”, in tema di buoni carburante esentasse.

Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione pratica di tale beneficio, con il quale, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, è stata prevista, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale (articolo 51, comma 3, del Tuir), per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

Nello specifico, la circolare ha chiarito che l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Restano escluse, pertanto, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001.

 

Nell’ambito del settore privato vanno ricompresi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti, anche:

– gli enti pubblici economici

– i soggetti che non svolgono un’attività commerciale

– i lavoratori autonomi.

 

Quanto ai beneficiari dell’agevolazione in argomento, la circolare precisa che il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti, da intendersi sulla base della tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

 

Secondo il documento di prassi in esame, i buoni benzina:

– possono essere corrisposti fin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, senza necessità di preventivi accordi contrattuali;

– possono essere corrisposti anche ad personam;

– sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir);

– possono essere concessi per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano) e, in via estensiva, anche per la ricarica dei veicoli elettrici;

– costituiscono un’ulteriore agevolazione, pertanto, non osta alla loro corresponsione la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi (ex articolo 51, comma 3 del Tuir).

 

In particolare la circolare spiega che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro, a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

 

Inoltre, chiarisce che:

– l’agevolazione in esame deve essere contabilizzata in maniera autonoma e separata rispetto agli altri benefit (ex articolo 51 del Tuir);

– trova applicazione il principio di cassa allargato, vale a dire che l’agevolazione riguarda i buoni carburante concessi ai dipendenti nel corso del 2022 e nei primi 12 giorni del 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi;

– il benefit, inteso come voucher, si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

 

Da ultimo, il documento di prassi fornisce un importante chiarimento, in quanto afferma che è possibile sostituire il premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), anche con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista.

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Piergiorgio Ricchetti
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