Controlli sui materiali metallici: proroga a luglio 2022 della sorveglianza radiometrica

Matteo Mazzini

8 aprile, 2022

Il DL 17/2022 ha apportato alcune modificazioni al D.Lgs. 101/2020 in materia di sorveglianza radiometriche dei materiali metallici. Tra le principali modifiche possiamo annoverare l’implementazione e miglioramento di alcune specifiche definizioni contenute nel decreto, nonché la data di entrata in vigore degli obblighi di sorveglianza radiometrica, posticipata quindi ulteriormente al 1 luglio 2022.

Il nuovo testo legislativo, inoltre, conferma sostanzialmente la lista dei semilavorati e prodotti finiti metallici da verificare. Nel testo si convalidano anche la necessità di sorveglianza radiometrica su rottami e materiali di risulta metallici nonché le modalità e i relativi punti di controllo; tali misure dovranno necessariamente essere svolte da persona con abilitazione da “esperto di radioprotezione” (almeno 2° grado).

Per le merci provenienti da Stati terzi con i quali sussistono specifici accordi di reciprocità, in dogana l’attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica può essere fornita con la corrispondente dichiarazione rilasciata nel Paese d’origine. A tale scopo il Ministero della Transizione Ecologica si fa carico di aggiornare periodicamente l’elenco dei Paesi con i quali è in vigore il relativo accordo. È bene precisare tuttavia che, in questi casi, il controllo radiometrico va comunque effettuato all’ingresso dello stabilimento.

Si tratta in un’attività che si esplica nella rilevazione di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse sui materiali derivanti principalmente da operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.

La Sorveglianza radiometrica è funzionale alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.

Per lo svolgimento in maniera conforme di tali operazioni è indispensabile riferirsi all’Allegato XIX del Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI (D.Lgs. n.101/2020), come recentemente modificato, all’interno del quale sono contenute le seguenti indicazioni:

– le modalità di applicazione;

– i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica;

– i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza.

 

Matteo Mazzini

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