Riforma della tassazione Irpef: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Piergiorgio Ricchetti

23 febbraio, 2022

Con un recente documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, della modifica del sistema di tassazione dell’Irpef.

 

In premessa, la circolare ricorda che a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, le aliquote e gli scaglioni d’imposta sono stati modificati come segue:

–  la seconda aliquota, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è ridotta dal 27 al 25%;

– la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e si applica ai redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila euro;

– è soppressa l’aliquota del 41%, applicata ai redditi oltre 55mila euro e fino a 75mila euro;

– i redditi sopra i 50mila euro sono tassati al 43%.

 

La circolare prosegue, poi, evidenziando le modifiche apportate alle detrazioni ex articolo 13 Tuir da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi.

Tra tali modifiche, oltre a una rimodulazione delle detrazioni per scaglioni di reddito, vi è la previsione di “correttivi” in aumento nel caso in cui il reddito complessivo rientri in determinate soglie.

 

Al riguardo le Entrate spiegano che tali correttivi vanno corrisposti per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno e che il sostituto di imposta riconosce gli stessi sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che, alla fine dell’anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.

 

Inoltre, viene ribadito che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata, cui è riconducibile quella derivante dalla violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19. Le detrazioni per lavoro dipendente vanno, infatti, rapportate al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente con esclusione dei giorni per cui non spetta alcun reddito.

 

Con riferimento al cd “trattamento integrativo”, la circolare in commento chiarisce che – qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni previste per le medesime tipologie reddituali – la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta è stata ridotta da 28mila euro a 15mila euro. Tuttavia, viene precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro – a condizione che vi sia “incapienza” e cioè quando la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda, ma comunque mai superiore a 1.200 euro.

 

A tal riguardo si specifica che per il predetto trattamento integrativo “in deroga” va verificata non solo la condizione della “incapienza” sopra indicata, ma anche quella della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, prevista per il trattamento integrativo ordinario.

In particolare, per quanto riguarda le detrazioni da lavoro dipendente si precisa che, al fine di verificare detta “incapienza”, è necessario fare riferimento anche ai predetti correttivi previsti dalla legge di bilancio 2022. Inoltre, per le detrazioni per carichi di famiglia ex articolo 12 Tuir, si chiarisce che occorre tenere conto delle modifiche apportate dal Dlgs n. 230/2021, che, dal prossimo 1° marzo 2022, introduce l’assegno unico universale.

 

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Piergiorgio Ricchetti
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