Nuovo bonus edilizio del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Piergiorgio Ricchetti

24 gennaio, 2022

Con l’introduzione del nuovo art. 119-ter al DL n. 34/2020 è riconosciuta una nuova detrazione nella misura del 75% – senza fare alcuna distinzione tra soggetti Irpef e soggetti Ires – delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, cioè iscritti in catasto o per i quali è stata presentata richiesta di accatastamento: conseguentemente, non sono agevolabili le opere, pur effettuate a quello scopo, riguardanti immobili di nuova costruzione.

L’agevolazione, se sfruttata in dichiarazione, andrà spalmata su cinque anni; in alternativa, sarà possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti oppure per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi assistiti dal bonus.

Il bonus spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Per essere ammessi all’agevolazione fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (Dm 236/1989).

 

A seconda della tipologia del fabbricato sul quale si interviene, sono stati fissati tre diversi tetti di spesa massima su cui calcolare la detrazione spettante:

– 50mila euro per gli edifici unifamiliari (fondamentalmente, le villette) e per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno

– 40mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità;

– 30mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.

 

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda; se non c’è capienza d’imposta, la parte eccedente non è rimborsabile.

 

I contribuenti interessati, in luogo dell’utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, come già in premessa anticipato, possono optare:

– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

– per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

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Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...