Decreto “Antifrodi” sui bonus edilizi: le risposte ai dubbi dei contribuenti

Piergiorgio Ricchetti

10 dicembre, 2021

A seguito dell’entrata in vigore del cd “Decreto Antifrodi” (DL n. 157/2021), l’Agenzia delle entrate, per cercare di supportare i contribuenti rispetto alle incertezze derivanti dalla nuova normativa, ha reso disponibili sul proprio sito le soluzioni a singoli quesiti sulla nuova misura che ha previsto ulteriori garanzie per contrastare possibili illeciti nella fruizione degli sconti.

 

Si riportano di seguito la sintesi delle faq pubblicate:

 

Faq n. 1  Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

L’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura, previsto dal decreto “Antifrodi”, non sussiste per il contribuente che ha pagato le fatture del fornitore in data 11 novembre 2021, e che al 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto, non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica per l’opzione.

 

Faq n. 2  Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

Per l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del ministero della Transizione ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dal Dl “Rilancio” (articolo 119, comma 13-bis).

 

Faq n. 3 L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

Per gli interventi relativi alle agevolazioni diverse dal Superbonus, indicate nell’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio” (bonus ristrutturazioni, efficienza energetica, antisisma, facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica), è necessario far asseverare la sola congruità delle spese, come indicato nell’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del Dl n. 34/2020, previsto dal decreto “Antifrodi”.

 

Faq n. 4  Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. In considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

Se un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

 

Faq n. 5  I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge n. 157 del 2021?

I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni relative ai lavori rientranti nel Superbonus possono asseverare per lo stesso tipo di intervento anche la congruità delle spese sostenute, prevista dal decreto “Antifrodi”.

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Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...