Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio: chiarimenti

Matteo Mazzini

17 settembre, 2021

Il 9 settembre scorso INAIL ha pubblicato la circolare n. 24/2021 il cui obiettivo è quello di fornire alcuni chiarimenti sugli aspetti sanzionatori relativi alla mancata segnalazione di infortunio secondo quanto previsto dal DPR 1124/1965 e dal D.Lgs. 81/08.

Sulla base di quanto indicato all’art. 53 del D.P.R 1124/1965, il datore di lavoro è obbligato a presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

Ad oggi la denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Nel caso di infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai lavoratori occasionali, la denuncia deve invece essere inviata tramite Pec alla sede INAIL competente, o se sprovvisti di Pec, per posta. La denuncia deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve necessariamente essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.

Vista la situazione contingente legata alla pandemia in corso, INAIL precisa che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 si ha la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge nei casi in cui l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro (il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio).

In merito al regime sanzionatorio viene indicato che a partire dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è variabile da 1.290,00 a 7.745,00 euro con applicazione della diffida obbligatoria. In caso di ottemperanza si potrà sanare mediante il pagamento della quota minima; se questa non viene versata entro 15 giorni è possibile comunque applicare una sanzione in misura ridotta a 2.580,00 euro.

Per ciò che concerne invece la segnalazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro SINP (art. 18 c.1, lettera r, D.Lgs. 81/08) si prevedono apposite e differenti sanzioni in quanto gli scopi e gli interessi sono differenti rispetto a quanto perseguito dall’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965.

Matteo Mazzini

Matteo Mazzini