LA DONAZIONE DI QUOTE DI FAMIGLIA NON RIDUCE LA FRANCHIGIA

Piergiorgio Ricchetti

6 Settembre, 2021

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 571 del 30 agosto 2021, ha chiarito – a fronte di uno specifico interpello – che la donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia rientra tra gli atti previsti dall’articolo 3 comma 4-ter del Tus e non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta, riducendone l’ammontare.

Nell’ambito della domanda di interpello presentata all’Agenzia delle entrate in esame, viene esposto il caso di un contribuente che, nel 2017, ha ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia.

L’istante rappresenta di non aver versato all’epoca l’imposta sulle donazioni, poiché aveva usufruito delle agevolazioni previste dall’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs. n. 346/1990 (TUS), trattandosi di un trasferimento a favore di discendente, che acquisiva il controllo di cui all’articolo 2359 cc e si impegnava a continuare l’attività per almeno cinque anni.

Nell’ambito dell’interpello proposto, il soggetto istante chiede ora, ricevendo in donazione dalla propria madre un immobile con relative pertinenze, se questo atto di donazione sarà soggetto o meno ad imposta di donazione per aver eroso la franchigia di 1.000.000 Euro prevista per le liberalità tra parenti in linea retta (articolo 2, comma 49 del Dl n. 262/2006).

A suo giudizio questo secondo atto non è soggetto all’imposta di donazione in quanto il precedente atto non ha eroso la prevista franchigia, essendo stato registrato in modo gratuito in conformità alle previsioni di legge.

L’Agenzia concorda con quanto prospettato dal contribuente e per meglio argomentare le proprie posizioni ricorda, innanzitutto, quanto previsto dall’articolo 57 del TUS che da un lato stabilisce che “tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario” concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo, riducendo di fatto l’importo della franchigia, e dall’altro ne prevede specifiche deroghe.

In tal senso, l’Agenzia ricorda che non erodono la franchigia le donazioni in denaro e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’articolo 55 del Tus riguardanti i trasferimenti ex articolo 3 e le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’articolo 59 dello stesso decreto.

A questo punto, occorre verificare se quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-ter del Tus rientra tra le suddette deroghe e, al riguardo, bisogna riprendere quanto prescritto dall’articolo 55 del Tus che, al comma 2, stabilisce che “Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.”

Dalla lettura di tale comma, chiarisce l’Agenzia, si può ritenere che la donazione dei genitori dell’istante delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’articolo 3 comma 4-ter del Tus, non ha effetti sull’importo della franchigia, riducendone l’ammontare.

Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...