Esenti Irpef i rimborsi erogati ai dipendenti per le spese necessarie alla Dad dei figli

Piergiorgio Ricchetti

11 Giugno, 2021

Sempre in tema di welfare aziendale, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 37/E del 28 maggio scorso, ha chiarito che non genera reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR, il “credito welfare” riconosciuto dal datore di lavoro ai dipendenti per il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi per l’acquisto di pc, tablet o laptop al fine di consentire la frequenza della cosiddetta “didattica a distanza” (Dad) ai propri familiari di cui all’art. 12, del TUIR.

 

Affinché tale erogazione possa considerarsi esente da Irpef, è necessario che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dalla scuola o dall’università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad.

 

Nel caso specifico, il soggetto istante è una società che, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, intende riconoscere ai dipendenti un credito welfare a rimborso delle spese da loro sostenute per l’acquisto di pc, tablet o laptop da utilizzare per la frequenza della “didattica a distanza” dei loro familiari.

 

La richiesta di rimborso da parte dei propri dipendenti, precisa la società, dovrà essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dall’istituto scolastico attestante lo svolgimento delle lezioni a distanza.

 

Il credito potrà essere utilizzato, in alternativa, per il rilascio di un voucher che autorizza l’acquisto dei suddetti dispositivi informatici presso rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma welfare.

 

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione in esame, condivide l’interpretazione della società istante che ritiene di non operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef (come disciplinato dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973 per il reddito di lavoro dipendente) sul valore del credito welfare in quanto applicabile al caso l’articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Tuir, secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione, a condizione però che acquisisca e conservi la documentazione che attesti l’utilizzo delle somme da parte del dipendente in linea con le finalità per le quali sono state corrisposte.

 

L’Agenzia conferma dunque che, nel caso specifico, pc, laptop e tablet sono strumenti necessari per partecipare alle lezioni tenute nella “classe virtuale” e per stabilire la necessaria relazione tra insegnanti e studenti, costituendo mezzi indispensabili per la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione.

 

Medesima soluzione anche nel caso in cui la piattaforma welfare consenta l’acquisto dei dispositivi informatici tramite voucher.

 

Le condizioni sono le stesse: il lavoratore, per usufruire del regime, deve presentare la documentazione rilasciata dall’ente di istruzione che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad.

Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...