FRINGE BENEFIT AUTO: IL CASO DELLE AUTO ACQUISTATE PRIMA DEL 1° LUGLIO 2020

Piergiorgio Ricchetti

2 febbraio, 2021

Nell’ambito di un recente forum con la stampa specializzata, risulta interessante – per la determinazione del fringe benefit nel caso di autovetture immatricolate entro il 30 giugno e assegnate dal 1° luglio 2020 – il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, in aggiunta alle indicazioni già fornite con la Risoluzione n. 46/2020.

 

Come noto, la Legge n. 160/2019 ha innovato il criterio, da applicare dal 1° di luglio, per la quantificazione del valore fiscale e contributivo delle auto aziendali assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo prevedendo quattro valori variabili in funzione del livello di emissione di CO2.

 

Per chiarire come comportarsi relativamente ai veicoli immatricolati entro il 30 giugno ma assegnati dal 1° luglio 2020 in poi, con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto è stato chiarito che il valore del Fringe benefit è costituto dal valore normale ai sensi dell’articolo 9 del TUIR al netto dei costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

 

In altre parole, la citata Risoluzione, ha affermato l’impossibilità di utilizzare la modalità forfettaria di quantificazione del benefit prevista dall’articolo 51 Tuir, dovendosi fare riferimento invece al valore normale.

 

Con il chiarimento in esame, per la determinazione del valore normale del bene ai sensi dell’art. 9 del Tuir – poiché l’auto assegnata al dipendente è utilizzata anche nell’interesse del datore di lavoro – si ritiene che dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro, sia che lo spostamento sia all’interno del comune della sede di lavoro che all’esterno.

 

Volendo cercare di esemplificare il concetto affermato dall’Agenzia, ne scaturisce il seguente esempio:

 

–  canone di noleggio mensile pagato dal datore di lavoro: 750 euro

–  chilometri mensili percorsi: 2.000, di cui 1.400 ai fini lavorativi

–  indennità chilometrica Aci: 0,5 euro a chilometro

–  Valore del benefit tassato in capo al lavoratore: 750 – (1.400 x 0,5) = 50 euro

 

La posizione espressa dall’Agenzia delle entrate ha certamente il pregio di fornire un’indicazione univoca per quanto riguarda il calcolo del benefit, anche se risulta strano che non vengano presi a riferimento, oltre al costo del noleggio/leasing, anche tutti i costi di esercizio del veicolo che andrebbero anch’essi imputarti, in quota parte ovviamente, alla determinazione del benefit tassato in capo al dipendente per l’utilizzo privato.

 

Trattandosi quindi di una interpretazione che al momento pare essere decisamente favorevole al contribuente, si ritiene opportuno attendere la trasposizione di tale risposta in un documento di prassi ufficiale dell’Agenzia.

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Piergiorgio Ricchetti
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