Sorveglianza sanitaria: facciamo un po’ di chiarezza

Matteo Mazzini

20 gennaio, 2021

L’emergenza da Covid-19 ha determinato importanti effetti sulla disciplina della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, divenuta per certi aspetti poco chiara per gli attori coinvolti (medici competenti, datori di lavoro e i lavoratori).

 

Si segnala quindi la Circolare del 4 settembre 2020 n. 13 del Ministero del Lavoro e n. 28877 del Ministero della Salute (la circolare è stata emanata congiuntamente da entrambi i Ministeri) pubblicata per fornire utili chiarimenti sulla sorveglianza sanitaria, la categoria dei lavoratori fragili e le visite mediche obbligatorie previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

 

Riportiamo di seguito una sintesi delle disposizioni principali:

Contesto normativo di riferimento  

Le norme fondamentali di riferimento, durante la pandemia da Sars-CoV-2, sono contenute nell’art. 5 della legge n. 300/1970 e nell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Concetto di fragilità  

Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

 

Rapporto tra età e fragilità  

I dati epidemiologici recenti hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative che, in caso di comorbilità con l’infezione da Sars-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.

 

Procedura per il riconoscimento della condizione di fragilità  

Sarà il lavoratore a chiedere al datore di lavoro di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e a dover presentare la documentazione sanitaria comprovante le condizioni di fragilità. Il medico competente effettuerà la valutazione esprimendo il giudizio di idoneità, fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore/lavoratrice. Il giudizio di non idoneità temporanea andrà espresso sole nei casi che non consentano soluzioni alternative.

 

Datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente  

La sorveglianza sanitaria sui lavoratori fragili deve essere assicurata anche dai datori non tenuti alla nomina del medico competente (art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008). Il questo caso il datore di lavoro potrà direttamente nominare il medico competente o rivolgersi ad appositi enti pubblici (ad es. Inail, Asl ecc.).

 

Regime della sorveglianza sanitaria eccezionale art. 83 Dl n. 34/2020  

Per effetto di quanto previsto dal Dl n. 83/2020, secondo i ministeri, il regime della sorveglianza sanitaria eccezionale previsto dall’art. 83 del Dl n. 34/2020 è cassato dal 1° agosto 2020. Le visite mediche richieste dai lavoratori entro il 31 luglio 2020 saranno svolte sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare e secondo la disciplina speciale di cui al citato disposto normativo.

 

Visite mediche obbligatorie periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro  

In linea generale, possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico competente, in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:

a – la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008).

b – la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008).

 

Esami strumentali e accertamento per alcol e droghe  

Deve essere valutata con cautela l’esecuzione di esami strumentali che possono esporre a contagio da Sars-Cov-2, quali ad esempio, le spirometrie e gli accertamenti in materia di alcol e droghe, qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione

 

 

 

Matteo Mazzini

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