Buoni pasto: l’ aliquota Iva varia in base al contratto

Piergiorgio Ricchetti

10 dicembre, 2020

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 75 del 1° dicembre scorso, ha fornito dei chiarimenti sul corretto trattamento, ai fini Iva, dei servizi sostitutivi di mensa aziendale forniti tramite buoni pasto.

In prima analisi, l’Agenzia ha precisato che il servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso i ticket comporta l’instaurazione di due rapporti diversi:

 

1 – tra la società emittente e il datore di lavoro

 

2 – tra la società emittente e la mensa aziendale e interaziendale che accetta i buoni pasto.

 

L’Agenzia, dopo aver richiamato il decreto del MISE n. 122/2017 che regolamenta i servizi sostitutivi di mensa aziendale e le caratteristiche dei buoni pasto, ha precisato che:

 

  1. Per quanto riguarda il primo rapporto, la somministrazione di cibi e bevande presso la mensa aziendale sconta l’aliquotaagevolata del 4%, al ricorrere dei presupposti previsti dal n. 37 della Tabella A, parte II, del Dpr n. 633/1972, anche se è resa in dipendenza di contratti, inclusi quelli di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro (articolo 75, comma 3, della legge n. 413/1991). L’aliquota ridotta del 4% riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali di “mensa aziendale” (risoluzione n. 35/2001). Riguardo al significato di “mense aziendali”, poi, viene richiamata la risoluzione n. 202/2002, secondo cui si intendono quelle la cui gestione è data in appalto a un’impresa specializzata, o svolta direttamente dall’azienda, a prescindere dal luogo. L’appaltatore, inoltre, è tenuto alla fornitura degli alimenti esclusivamente nei confronti dei dipendenti. Qui, chiarisce l’Agenzia, la base imponibile da assoggettare all’aliquota ridotta è costituita sempre dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando il fatto che sia pari inferiore o superiore al valore facciale del buono.

 

  1. Per quanto riguarda ilsecondo rapporto, l’aliquota applicabile è sempre quella del 10% come indicato dalla normativa (n. 121 della tabella A, Parte III, del Dpr n. 633/1972). L’Agenzia rileva, poi, che, in linea generale, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di “sconto incondizionato” (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket) sul valore nominale dei buoni pasto. In tal caso, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’Iva indicate nel comma 4 dell’articolo 27 del Dpr n. 633/1972.

 

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Piergiorgio Ricchetti
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