Attività di formazione: le indicazioni del nuovo DPCM 3 novembre 2020

Matteo Mazzini

26 novembre, 2020

Con la seconda ondata da COVID-19 e alla luce dell’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia, il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 3 novembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza.

 

A seguito dei provvedimenti disposti dal nuovo Decreto, le attività formative in presenza vengono sospese, fatta eccezione per alcuni corsi di formazione specifici tra cui quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali corsi possono continuare ad essere svolti in presenza purché siano garantite adeguate condizioni logistiche ed organizzative per la prevenzione e il contenimento del rischio di contagio da parte del responsabile dell’attività formativa. Tra queste misure ricordiamo:

 

– utilizzo di locali di adeguata areazione;

– distanziamento fisico di almeno 1 metro;

– utilizzo della mascherina chirurgica;

– accessibilità all’igiene frequente delle mani;

– garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità.

 

Le FAQ del Ministero del Lavoro precisano tuttavia che anche in tali casi, deve ritenersi comunque preferibile la formazione a distanza in modalità sincrona, fatta eccezione per le sessioni obbligatorie pratiche dei corsi.

 

Resta inoltre salva la possibilità per le varie Regioni di stabilire misure più restrittive rispetto a quelle nazionali.

 

Matteo Mazzini

Matteo Mazzini