Detrazione 110% – Possibile anche per immobili “non abitativi” ma con cambio di destinazione

Piergiorgio Ricchetti

16 novembre, 2020

Come noto, il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha introdotto, per la prima volta in Italia, la detrazione del 110% per determinati interventi di efficientamento energetico e sisma bonus.

Dopo un periodo di attesa finalizzato all’attuazione operativa di tali interventi, sta sensibilmente crescendo l’interesse di tutti coloro che, approfittando dell’agevolazione in esame, desiderano riqualificare, da un punto di vista energetico e/o antisismico, il proprio patrimonio immobiliare.

 

Testimonianza di tale interesse è rappresentata anche dalle numerose richieste di interpello in materia rivolte all’Agenzia delle entrate.

 

Nell’ambito di questo articolo, si evidenzia che con la risposta all’interpello n. 538 del 2 novembre scorso, è stato affrontato il caso relativo ad interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale.

Con riferimento a tale casistica, l’Agenzia afferma, in estrema sintesi, che è possibile convertire un immobile da C/2 ad abitativo purché l’autorizzazione amministrativa al cambio emerga già dal titolo abilitativo.

L’interpello nasce dall’esigenza di un intervento di ristrutturazione su un immobile in categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito): in questo caso, l’intervento trainante è la messa in sicurezza statica del fabbricato.

Dal momento che gli immobili non residenziali sono, salvo poche eccezioni, normalmente esclusi dal superbonus, il quesito chiedeva se era sufficiente, per fruire della detrazione, programmare un cambio di destinazione d’uso, alla fine dei lavori.

 

Secondo le Entrate, «è possibile fruire della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute», anche nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso in abitativo dell’immobile oggetto dei lavori, purché «nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio» e purché alla fine non si ricada in una delle categorie (A/1 e A/8) escluse dal superbonus.

Nel caso specifico, si tratta di un chiarimento rilevante perché la situazione è piuttosto frequente: sono in molti a possedere unità immobiliari non abitative che però sono già usate come tali o, previo cambio di destinazione, lo diventeranno.

 

È il classico caso dei loft, molto spesso inseriti in categoria C/1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini), C/3 (laboratori artigiani) e anche, in qualche caso, C/6 (stalle e rimesse e autorimesse).

Sfruttando il sismabonus, quindi è possibile quindi realizzare interventi di rinnovamento e trasformazione.

 

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Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...