Rivalutazione dei beni d’impresa: un’opportunità da valutare

Piergiorgio Ricchetti

2 ottobre, 2020

Con il decreto “Agosto” (art. 100 DL n. 104/2020) è stata prevista una nuova importante e vantaggiosa opportunità per le imprese che permette di rivalutare i propri beni, con conseguente miglioramento del rating bancario e accrescimento delle possibilità di accedere più agevolmente e favorevolmente a un prestito o a un finanziamento, attraverso una doppia chance:

effettuare l’operazione a costo zero, ottenendo una rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile, ovvero pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap estremamente light, con aliquota ridotta al 3% (ben inferiore a quella applicata in precedenti analoghe circostanze, ossia 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per quelli ammortizzabili), acquisendo in tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

 

Inoltre, non c’è obbligo di dover “trattare” tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea: la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. E, ancora, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con possibilità, quindi, di determinare le quote di ammortamento sui valori rivalutati già dall’esercizio 2021, nell’ambito della dichiarazione modello Redditi 2022.

 

L’agevolazione è aperta a tutte le società di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali a condizione che non adottino i principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione del bilancio e alle società di persone commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti e ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

 

I beni rivalutabili sono le partecipazioni e i beni d’impresa (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

 

L’operazione di rivalutazione deve avvenire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo (quindi, per i soggetti “solari”, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

 

Il maggior valore fiscale attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (pertanto, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili. Da quell’esercizio, dunque, i maggiori valori rilevano ai fini della deducibilità degli ammortamenti e della determinazione del plafond delle spese di manutenzione ma anche ai fini della disciplina delle società non operative.

 

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10%.

Qualora i beni rivalutati vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dopo il 31.12.2023 (per i soggetti “solari”) per la determinazione delle plus/minusvalenze si può fare riferimento al costo rivalutato.

 

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Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...