Detrazione del 110%: Online la guida dell’Agenzia delle Entrate

Piergiorgio Ricchetti

28 agosto, 2020

Il Decreto “Rilancio”, tra le varie misure di sostegno previste, ha incrementato al 110% la detrazione per le spese sostenute per specifici interventi di efficienza energetica ricadenti nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021.

 

Al fine di familiarizzare con questa importante agevolazione fiscale al fine di valutare tutte le opportunità di intervento agevolato previste, può essere certamente utile, come primo approccio, consultare l’apposita guida “Superbonus 110%” predisposta dall’Agenzia delle entrate, reperibile nell’apposita sezione “L’Agenzia informa”, che contiene le novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, con un quadro completo sulle agevolazioni fiscali introdotte dal Dl “Rilancio” e sulle disposizioni normative alle certificazioni necessarie.

 

Completano il quadro le tabelle riepilogative, che forniscono un quadro completo di tutte le agevolazioni consentite e dei limiti di spesa agevolabili, nonché una serie di esempi su casi pratici e numerose Faq che chiariscono i dubbi più frequenti.

Più in particolare, all’interno della guida, sono presenti le seguenti aree tematiche.

 

 

Beneficiari

 

Sono ammessi al Superbonus i condomini, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati agli spogliatoi.

 

La detrazione spetta a possessori o detentori dell’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in sintesi, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento e del locatore o titolare di un contratto di comodato in possesso del consenso del proprietario.

 

La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

 

 

Interventi ammessi alla detrazione

 

Potranno accedere al Superbonus gli interventi “trainanti” di:

 

– isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

 

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

 

– riduzione del rischio sismico, previsto dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl n. 63/2013 (sismabonus).

 

Il Superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti), cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici.

Non può essere chiesto, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

 

 

L’opzione dello sconto in fattura

 

Fra le grandi novità previste dalla misura di favore, quella di poter optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per lo “sconto in fattura”, un contributo, cioè, sotto forma di sconto su quanto dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore da recuperare col credito d’imposta. I beneficiari, inoltre, potranno cedere il credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

 

 

I certificati per prevenire le frodi

 

Poiché l’agevolazione in esame è di particolare favore per i contribuenti in quanto riconosce un beneficio superiore al costo degli interventi effettuati, il legislatore ha previsto particolari adempimenti e misure di prevenzione per contrastare eventuali comportamenti illeciti. Il contribuente dovrà quindi munirsi del “visto di conformità” che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, o dai responsabili dei Caf) e della “attestazione” o “asseverazione” che certifichi requisiti tecnici e congruità delle spese (rilasciate dai tecnici abilitati alle certificazioni energetiche o dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico).

 

 

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Piergiorgio Ricchetti
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