Rischio agenti cancerogeni e mutageni: il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398

Matteo Mazzini

8 Luglio, 2020

L’obiettivo della Direttiva 2004/37/CE è quello di “proteggere i lavoratori dai rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e, in Italia, è recepita nel Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”.

 

Dal 2017 la Direttiva è stata oggetto di diverse discussioni e successivi accordi per apportare alcune modifiche ed è stato preannunciato che avrebbe subito delle modifiche in varie fasi temporali.Ad oggi ne sono state pubblicate 3, ovvero: la Direttiva (UE) 2017/2398, la Direttiva (UE) 2019/130 e la Direttiva (UE) 2019/983.

 

Con il D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44, viene recepita nel Testo Unico di Sicurezza la Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica della Direttiva 2007/37/CE del Consiglio.

Il Decreto va a modificare il Testo Unico di Sicurezza sostituendo, sia il comma 6 dell’art. 242 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che gli allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale).

 

Riguardo alla prima modifica, il medico competente (o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria) è tenuto a:

 

– fornire adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti i lavoratori;

 

– segnalare la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato;

 

– fornire al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

 

 

Per quanto riguarda invece le specifiche modifiche agli allegati di cui sopra:

 

– l’elenco delle sostanze, miscele e processi definiti cancerogeni in allegato XLII viene modificato con l’inserimento di attività che “comportano l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile”;

 

– l’allegato XLIII, recante i valori limite di esposizione professionale degli agenti cancerogeni/mutageni, viene modificato tramite l’introduzione di nuovi valori e la variazione di quelli precedentemente esistenti.

 

 

Il provvedimento è entrato in vigore il 24 giugno 2020.

 

Matteo Mazzini