Piergiorgio Ricchetti
29 Giugno, 2020
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle entrate – superando di fatto quanto sostenuto da dodici anni con due diversi documenti di prassi (Risoluzioni nn. 303 e 340 del 2008) e allineandosi al prevalente indirizzo della corte di Cassazione, in coerenza con la finalità della norma di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio – con la Risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 consente ora di fruire delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici esistenti anche alle imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Le iniziali posizioni dell’Agenzia
Come sopra ricordato, riguardo all’ecobonus (articolo 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006), l’Agenzia, con la risoluzione n. 303/2008, aveva circoscritto l’applicabilità dell’agevolazione, escludendola per le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”. Con la successiva Risoluzione n. 340/2008 aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa, in quanto costituenti anch’essi immobili “oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
La Giurisprudenza
In tempi recenti, però, è intervenuta la Corte suprema con una serie di sentenze di parere diverso, affermando che la ratio della legge consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Tale interpretazione non si pone in contrasto con le norme di riferimento, in quanto le stesse non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Tra l’altro, poi, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e il comma 344 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 non poneva alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.
La posizione attuale dell’Agenzia
Aderendo a questi principi, l’Agenzia si allinea e, per ragioni di coerenza sistematica, li estende al sismabonus (articolo 16, comma 1-bis e seguenti, Dl n. 63/2013). Osserva, infatti, che le condizioni per accedere ai due benefici sono sostanzialmente le stesse.
I due regimi possono quindi essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e anche alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.
La nuova opportunità
Tale apertura da parte delle entrate consente ora alle imprese interessate di poter pianificare, con maggiore tranquillità, eventuali interventi di riqualificazione energetica e/o di messa in sicurezza dei propri edifici aziendali potendo contare, oltre ad un miglioramento energetico e/o strutturale, anche sulle corpose detrazioni fiscale previste e ridurre conseguente il costo dell’investimento effettuato.
29 Giugno, 2020