Piergiorgio Ricchetti
15 Giugno, 2020
Il decreto legge “Rilancio” (DL n. 34/2020) tra le disposizioni volte a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”, ha previsto anche un contributo a fondo perduto in denaro.
Tale contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
Con la pubblicazione del Provvedimento attuativo in data 10 giugno scorso, sono state stabilite le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, per cui è ora possibile – nei casi spettanti – procedere presentazione della specifica istanza.
L’istanza deve essere presentata:
– dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto);
– mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
– nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC;
A CHI SPETTA
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che hanno conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro, e a condizione che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (in questo caso non occorre che l’ammontare del fatturato sia inferiore ai due terzi)
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
LA MISURA DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
CASI PARTICOLARI
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:
a) se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo;
b) se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.
SERVIZIO FIASA
Al fine di agevolare le Imprese beneficiarie nella richiesta del contributo a fondo perduto, Fiasa si rende disponibile – attraverso il proprio Servizio Contabilità & Redditi – a predisporre ed inoltrare telematicamente la specifica istanza prevista dal Provvedimento attuativo.
15 Giugno, 2020