EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – PROROGA DEI TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEI BILANCI 2019

Piergiorgio Ricchetti

2 Aprile, 2020

Con l’art. 106 del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) sono stati:

 

  • prorogati i termini entro i quali è possibile approvare il bilancio d’esercizio 2019: in deroga a quanto normativamente previsto, o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata, ai fini dell’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, entro 180 giornidalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 28.6.2020. L’utilizzo di tale termine più ampio si presenta quale mera facoltà. Le società, quindi, possono svolgere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze. L’eventuale utilizzo del termine più ampio non deve necessariamente essere motivato dalla società, ma è sufficiente darne atto nella Relazione sulla gestione o in nota integrativa.

 

  • adottati alcuni accorgimenti tesi a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno: con l’avviso di convocazione delle assemblee, le società interessate possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Tutte le società possono inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, “anche esclusivamente”, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio. Con particolare riguardo alle Srl, si tiene conto della peculiarità che consente ai loro soci l’espressione del voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, precisando che tale modalità operativa possa essere sempre utilizzata, anche in deroga ai limiti normativi ed alle diverse disposizioni statutarie.

 

Inoltre, la diffusione del Coronavirus produce effetti rilevanti anche ai fini della predisposizione, attualmente in corso, dei bilanci relativi all’esercizio 2019, con particolare riferimento:

 

  • ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio: qualora l’assemblea per l’approvazione dei bilanci 2019 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il progetto di bilancio dovrebbe essere predisposto entro il 29.5.2020. In tali ipotesi l’emergenza si è (già) manifestata prima della redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e di essa si dovrebbe quindi tenerne necessariamente conto.

 

  • all’informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione (laddove prevista): occorre indicare in Nota integrativa l’effetto che l’epidemia potrebbe produrre sulla situazione patrimonialefinanziariaed economica dell’impresa. A tal fine, occorre ricorrere ad una stima e qualora ciò non sia fattibile, è necessario indicare le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.

 

  • alla continuità aziendale: l’emergenza Coronavirus potrebbe far venire meno il presupposto della continuità aziendale o going concern, cioè la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. In particolare, laddove gli amministratori manifestino motivatamente l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa, oppure laddove le condizioni gestionali della società (risultato di gestione e posizione finanziaria) peggiorino, occorre considerare se, nella redazione del bilancio 2019, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito alla continuità aziendale, nella Nota integrativa devono essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Devono, inoltre, essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

 

Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...