Coronavirus: Smart working senza accordo scritto in tutto il territorio nazionale

Matteo Mazzini

5 Marzo, 2020

Il governo, ha emanato il D.P.C.M. del 1 marzo 2020 che identifica diverse misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzate a limitare il rischio di contagio.

 

Tra queste vi è la possibilità per le aziende di adottare il distanziamento lavorativo mediante il ricorso allo smart-working (c.d. lavoro agile di cui alla L. del 22 marzo 2017 n. 81) con modalità semplificate quali l’attivazione unilaterale da parte del datore di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali previsti, e la possibilità di adempiere agli obblighi informativi in materia di sicurezza verso il lavoratore mediante la trasmissione telematica del fac-simile allegato, reso disponibile dall’INAIL.

 

L’accesso semplificato è previsto per tutta la durata dello stato di emergenza – ovvero fino al 31 luglio prossimo – ed è applicabile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche al di fuori delle regioni a maggior rischio di contagio.

 

I caratteri distintivi dello smart-working sono la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, con o senza strumenti tecnologici forniti dal datore di lavoro e con il solo limite della durata massima dell’orario di lavoro.

 

Durante il regime ordinario, è prevista la stipula di un accordo scritto tra le parti che regolamenta i soli contenuti della prestazione (fasi, cicli, obiettivi), senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro.

 

Il lavoratore agile ha parità di trattamento normativo, retributivo e previdenziale, anche dal punto di vista della tutela in materia di sicurezza. Con riferimento a quest’ultima, vi sono alcune particolarità legate alle modalità di svolgimento della prestazione che prevedono l’obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore e all’RLS una informativa scritta annuale sui rischi e di rispondere della sicurezza e buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente forniti

Il lavoratore invece, ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro ed ha il diritto, come riportato all’art.23, alla tutela INAIL per gli infortuni e le malattie professionali derivanti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali nonché per gli infortuni sul lavoro occorsi durante il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo che è stato designato per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dell’azienda (cd. “infortuni in itinere”).

 

Matteo Mazzini