Super e iper ammortamento: i possibili cambiamenti dal 2020

Piergiorgio Ricchetti

16 dicembre, 2019

Nell’ambito degli emendamenti previsti al DDL di bilancio, tuttora in corso di discussione in ambito parlamentare, si ritiene utile di porre l’attenzione alle modifiche introdotte in tema di “super” e di “iper ammortamento”.

 

Nel testo emendato, è previsto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi, dal 2020 verrà attribuito un credito di imposta del 6% per i beni che fruiscono attualmente del cd “super ammortamento” (in luogo della maggiorazione fiscale del costo del 30%), e di un credito di imposta variabile tra il 40% e il 20% per i beni che attualmente fruiscono del cd “iper ammortamento” (in luogo della maggiorazione fiscale – nella stragrande maggioranza dei casi – del 170%).

 

In altre parole quindi, la nuova versione degli incentivi alla effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi, come risulta dagli emendamenti presentati in Senato, prevede innanzitutto la sostituzione dell’ormai sperimentato sistema delle deduzioni dall’imponibile (su cui sono basate le attuali agevolazioni) con quello della maturazione di un credito di imposta compensabile.

 

La misura del credito di imposta tende a rappresentare il beneficio fiscale (in termini di Ires risparmiata) rispetto alle precedenti deduzioni, ma con alcune rilevanti penalizzazioni di seguito evidenziate.

 

Per il super ammortamento, ipotizzando il caso di un soggetto Ires (che sconta un’aliquota Ires del 24%), l’ulteriore risparmio fiscale è attualmente pari al 7,2% (24% del 30%). Il credito di imposta previsto dal prossimo esercizio è invece pari al 6%. Tale differenza si acuisce inoltre nel caso di soggetti Irpef con aliquote elevate (o comunque superiori al 24%).

 

Per l’iper ammortamento, ipotizzando sempre il caso di un soggetto Ires (che sconta un’aliquota Ires del 24%), l’ulteriore risparmio fiscale è attualmente pari, nella maggior parte dei casi, al 40,8% (24% del 170%). Il credito di imposta previsto dal prossimo esercizio è invece pari al 40%. Per un soggetto Ires, a differenza di quanto accade per il super ammortamento, non vi è una sostanziale differenza a seguito delle modifiche previste. Tale differenza si acuisce invece nel caso di soggetti Irpef con aliquote elevate (o comunque superiori al 24%).

 

A differenza dell’attuale meccanismo di ripartizione del beneficio agganciato all’ammortamento del cespite, il nuovo credito di imposta si potrà compensare in F24 in cinque quote annuali (contro un periodo di ammortamento che in genere andava generalmente da 6 a 8 anni) ridotte a tre per gli investimenti in software. Tale utilizzo è possibile dall’anno successivo alla entrata in funzione del nuovo cespite.

 

Per i beni “industria 4.0”, il credito scatta dall’anno seguente a quello di interconnessione.

 

Chi ordinerà i beni con l’acconto del 20% entro la fine del 2019 continuerà ad usufruire della normativa in vigore.

 

Un’ultima riflessione riguarda le aziende che prevedono di avere delle perdite fiscali: in questo caso, il meccanismo del credito di imposta è più vantaggioso – in quanto sempre spendibile per compensare debiti tributari o contributivi – rispetto alla deduzione prevista dalla normativa attuale che andrebbe ad incrementare la sola perdita fiscale.

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Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...